Bilancio e contabilità pubblica - Legge di stabilità 2015 - Previsione di un ulteriore contributo alla finanza pubblica a carico delle Regioni, nonché ulteriore riduzione della spesa per beni e servizi - Estensione di un anno del limite temporale del contributo già fissato in un triennio - Ricorso della Regione Veneto - Asserita esorbitanza dai limiti temporali entro cui è consentito un intervento statale di coordinamento della finanza pubblica - Asserita violazione dell'autonomia di spesa della Regione - Lamentato carattere meramente lineare del taglio - Asserita violazione del principio di ragionevolezza ridondante sull'autonomia organizzativa e finanziaria regionale - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni - Monito al legislatore.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale - promossa dalla Regione Veneto in riferimento agli artt. 3, 117, terzo comma, e 119 Cost. - dell'art. 1, comma 398, lett. a e b (che modifica l'art. 46, comma 6, del d.l. n. 66 del 2014, che prevede un contributo alla finanza pubblica a carico delle Regioni e stabilisce le modalità e il periodo di riferimento della riduzione di spesa per beni e servizi), della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Le norme stabiliscono, rispettivamente, l'esclusione del contributo per le Regioni ad autonomia speciale e per le Province autonome di Trento e di Bolzano; l'estensione di un anno (dal 2017 al 2018), rispetto al termine iniziale, della riduzione di spesa per beni e servizi. La ricorrente lamenta che le disposizioni impugnate, travalicherebbero la funzione di coordinamento della finanza pubblica, in particolare a causa del carattere meramente lineare e generico del taglio imposto alle spese per acquisti di beni e servizi, in ogni settore e senza alcuna distinzione qualitativa. Al contrario, l'imposizione di risparmi di spesa prevista dalla norma impugnata rientra a pieno titolo nell'esercizio della funzione di coordinamento della finanza pubblica di competenza statale. La misura non impone in alcun modo il taglio lineare, ossia di pari importo, in ogni ambito di spesa, perché il meccanismo legislativo anziché effettuare riduzioni di identica dimensione in tutti i settori, richiede di intervenire in ciascuno di questi, limitandosi ad individuare un importo complessivo di risparmio, lasciando così alle Regioni il potere di decidere l'entità dell'intervento in ogni singolo ambito. La disposizione censurata, dunque, non esclude affatto che la riduzione avvenga prevedendo tagli maggiori proprio nei settori in cui la spesa sia risultata improduttiva, evitando di coinvolgere in modo rilevante, e nella medesima misura, gli ambiti in cui la spesa si sia rivelata efficiente. Non è dunque contestabile il potere del legislatore statale di imporre agli enti autonomi, per ragioni di coordinamento finanziario connesse ad obiettivi nazionali, vincoli alle politiche di bilancio, anche se questi si traducano, inevitabilmente, in limitazioni indirette all'autonomia di spesa degli enti. Di conseguenza, la funzione di coordinamento finanziario prevale su tutte le altre competenze regionali, anche esclusive, risultando legittima l'incidenza dei principi statali di coordinamento, sia sull'autonomia di spesa delle Regioni, sia su ogni tipo di potestà legislativa regionale. Quanto, infine, alla presunta violazione del principio giurisprudenziale, secondo cui le manovre di contenimento della spesa pubblica a carico delle Regioni, delle Province e dei Comuni, debbano prevedere un termine finale massimo di operatività (rimesso alla discrezionalità del legislatore, ma deducibile dal ciclo triennale di programmazione del bilancio), la norma impugnata si limita ad estendere di una annualità il confine temporale di operatività delle misure di contenimento della spesa. Tuttavia, la declaratoria di non fondatezza non impedisce di segnalare che il costante ricorso alla tecnica normativa dell'estensione dell'ambito temporale di precedenti manovre, mediante aggiunta di un'ulteriore annualità a quelle originariamente previste, finisce per porsi in contrasto con il canone della transitorietà, se indefinitamente ripetuto. Il ricorso a tale tecnica normativa potrebbe, infatti, prestare al canone della transitorietà un ossequio solo formale, in assenza di plausibili e riconoscibili ragioni che impediscano in concreto al legislatore di ridefinire e rinnovare complessivamente, secondo le ordinarie scansioni temporali dei cicli di bilancio, il quadro delle relazioni finanziarie tra lo Stato, le Regioni e gli enti locali, alla luce di mutamenti sopravvenuti nella situazione economica del Paese.
Sulla natura di principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica delle norme statali che fissano limiti alla spesa delle Regioni e degli enti locali, alla condizione, tra l'altro, che si limitino a porre obiettivi di riequilibrio della medesima, intesi nel senso di un transitorio contenimento complessivo della spesa corrente, v., ex multis, le sentenze nn. 65/2016, 218/2015, 89/2015, 44/2014, 236/2013, 229/2013, 217/2012, 193/2012, 148/2012 e 182/2011.
Sull'assenza di tagli lineari previsti nell'ambito della norma impugnata, v. la citata sentenza n. 65/2016.