Sentenza 141/2016 (ECLI:IT:COST:2016:141)
Massima numero 38921
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GROSSI  - Redattore ZANON
Udienza Pubblica del  03/05/2016;  Decisione del  03/05/2016
Deposito del 16/06/2016; Pubblicazione in G. U. 22/06/2016
Massime associate alla pronuncia:  38916  38917  38918  38919  38920  38922


Titolo
Bilancio e contabilità pubblica - Legge di stabilità 2015 - Incremento della riduzione di spesa per beni e servizi già disposta per gli anni dal 2015 al 2018, con l'obbligo per le Regioni di assicurare il rispetto dei livelli essenziali di assistenza - Possibilità di rideterminazione, in conseguenza delle riduzioni di spesa, del livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale al quale concorre lo Stato - Ricorso della Regione Veneto - Lamentato carattere meramente lineare del taglio - Asserita violazione del principio di ragionevolezza ridondante sulla potestà legislativa e amministrativa regionale - Asserita violazione dei criteri della perequazione regionale in danno delle Regioni con un Pil più elevato - Asserita violazione dell'autonomia di spesa della Regione - Asserita compromissione della possibilità di garantire i livelli essenziali in materia di diritto alla salute - Asserita violazione del principio di leale collaborazione - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni.

Testo

Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale - promosse dalla Regione Veneto in riferimento agli artt. 3, 117, terzo comma, e 119 Cost., nonché al principio di leale collaborazione di cui all'art. 120 Cost.- dell'art. 1, commi 398, lett. c (che modifica l'art. 46, comma 6, del d.l. n. 66 del 2014), 414 e 556 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che prevedono, rispettivamente l'ammontare complessivo dell'incremento del contributo regionale alla spesa sanitaria, e l'intervento sostitutivo dello Stato in caso di mancata autodeterminazione da parte delle Regioni; che le Regioni assicurino comunque il finanziamento dei livelli essenziali di assistenza; la rideterminazione, in conseguenza delle riduzioni di spesa, del livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale al quale concorre lo Stato. Le disposizioni impugnate impongono alle Regioni semplicemente una riduzione di spesa, sebbene con riduzione dei livelli di finanziamento statale degli ambiti nei quali si è deciso il taglio. L'intervento statale sostitutivo, orientato sulla base dell'ammontare del PIL regionale e della popolazione residente, non comporta, neppure indirettamente, una riduzione degli squilibri tra le Regioni, mirando a coinvolgere tutti gli enti nell'opera di risanamento, secondo criteri di "progressività" dello sforzo, proporzionati alla dimensione del PIL e della popolazione, senza alcun effetto perequativo implicito. Né è sostenibile che lo Stato, in sede di eventuale intervento "sostitutivo", dovendo considerare anche le risorse destinate al finanziamento corrente del Servizio sanitario nazionale, operi un taglio lineare, senza cioè alcuna considerazione dei costi e dei fabbisogni standard regionali, assunti invece a principale parametro di riferimento dalle vigenti norme che disciplinano il riparto del fondo sanitario nazionale. L'incisione prevista dalla disposizione impugnata ha natura di norma di coordinamento finanziario e non comporta alcun taglio necessariamente lineare; in particolare, il mancato esplicito riferimento ai costi ed ai fabbisogni standard regionali, non consente di desumere ostacoli all'impiego anche di tali criteri per la distribuzione della riduzione di spesa decisa in via eventuale e unilaterale dallo Stato. Al contrario, a prescindere che il taglio venga effettuato dalle Regioni in sede di autocoordinamento, o eventualmente dallo Stato in sede di intervento sussidiario, sarà possibile tener conto dei costi e dei fabbisogni standard regionali, in modo da onerare maggiormente le Regioni caratterizzate da una spesa inefficiente. Quanto poi alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni, che secondo la ricorrente non sono mai stati rideterminati dal 2007, nonostante la riduzione delle risorse disponibili la loro determinazione è attribuita alla competenza esclusiva statale, per evitare che le Regioni possano fornire servizi inferiori a certi standard minimi, e per consentire alle stesse un significativo criterio di orientamento nell'individuazione degli obiettivi e degli ambiti di riduzione delle risorse. Se, dunque anche l'aggiornamento dei LEA è certamente di estrema utilità per orientare le scelte di bilancio delle Regioni, esso non può assurgere a condizione necessaria per la stessa legittimità dell'intervento statale di coordinamento della finanza pubblica nella corrispondente materia. Né infine può dirsi che la procedura che prevede un intervento statale di ultima istanza leda il principio di leale collaborazione. Anche se l'inevitabile l'obbligo imposto alle Regioni di concorrere alla finanza pubblica incide inevitabilmente sulla loro autonomia finanziaria, non rileva che lo Stato non abbia promosso la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, in quanto il pieno coinvolgimento delle autonomie è garantito dalle disposizioni censurate, che riconoscono, nella fase iniziale, un potere di determinazione autonoma in ordine alla modulazione delle necessarie riduzioni nei diversi ambiti di spesa, realizzandosi così un meccanismo adeguato a contemperare le ragioni dell'esercizio unitario di date competenze e la garanzia delle funzioni costituzionalmente attribuite.

Sulle condizioni di legittimità delle misure perequative dello Stato, ai sensi dell'art. 119 Cost. , v. le citate sentenze nn. 129/2016 e 79/2014.

Sulla competenza esclusiva statale a determinare i livelli essenziali delle prestazioni, per evitare che le Regioni possano fornire servizi inferiori a certi standard minimi, nonché per fornire loro un significativo criterio di orientamento nell'individuazione degli obiettivi e degli ambiti di riduzione delle risorse impiegate, v. le citate sentenze nn. 65/2016, 125/2015, 111/2014 e 207/2012.

Atti oggetto del giudizio

legge  23/12/2014  n. 190  art. 1  co. 398

legge  23/12/2014  n. 190  art. 1  co. 414

legge  23/12/2014  n. 190  art. 1  co. 556

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 117  co. 2

Costituzione  art. 117  co. 3

Costituzione  art. 119

Costituzione  art. 120

Altri parametri e norme interposte