Bilancio e contabilità pubblica - Legge di stabilità 2015 - Previsione di un ulteriore contributo alla finanza pubblica a carico delle Regioni, nonché ulteriore riduzione della spesa per beni e servizi - Determinazione con d.P.C.m. delle riduzioni, in caso di mancato raggiungimento dell'intesa in sede di autocoordinamento regionale - Previsione che eventuali risparmi nella gestione del Servizio sanitario nazionale effettuati dalle Regioni rimangano nella loro disponibilità per finalità sanitarie - Ricorso della Regione Lombardia - Asserita violazione della potestà regolamentare regionale - Asserita violazione del principio di ragionevolezza - Asserita violazione dell'autonomia finanziaria regionale - Asserita violazione dei criteri della perequazione regionale in danno delle Regioni con un Pil più elevato - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni.
Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale - promosse dalla Regione Lombardia in riferimento agli artt. 3, 117, sesto comma, e 119 Cost. - dell'art. 1, commi 398, 555, 556 e 557, della legge n. 190 del 2014, i quali prevedono nel caso di mancato raggiungimento dell'intesa in sede di autocoordinamento regionale per la riduzione della spesa regionale, che l'individuazione degli importi e degli ambiti in cui effettuarla, oltre alla rideterminazione dei livelli di finanziamento di tali ambiti e delle modalità di acquisizione delle risorse da parte dello Stato avvenga attraverso l'adozione di un d.P.C.m.; e che gli eventuali risparmi nella gestione del Servizio sanitario nazionale conseguiti dalle Regioni rimangono nella disponibilità di queste ultime per scopi sanitari. Alla stregua degli indici sostanziali elaborati dalla giurisprudenza, l'atto attraverso cui lo Stato, in via residuale, opera la determinazione del taglio della spesa sanitaria e l'assegnazione dei relativi risparmi all'erario, non ha natura regolamentare, difettando del requisito dell'astrattezza (intesa quale indefinita ripetibilità, nel tempo, delle regole contenute nell'atto, ovvero quale attitudine dell'atto stesso ad essere applicato tutte le volte in cui si verifichino i presupposti da esso indicati). È, dunque, da escludere che il d.P.C.m., cui la disposizione impugnata rinvia, produca norme intese a disciplinare stabilmente, nel tempo, rapporti giuridici. Al contrario, il decreto in questione non può che contenere determinazioni puntuali, di rilievo essenzialmente tecnico, volte ad individuare aspetti concreti non aventi portata innovativa del sistema normativo, perché diretti a fissare, per una durata temporanea, la ripartizione delle riduzioni di spesa già individuate, in via di massima, nella disposizione di legge; si è pertanto al di fuori del modulo regolamentare. Né ha pregio l'osservazione che i criteri individuati per la riduzione unilaterale da parte dello Stato, in assenza di qualsiasi riferimento ai costi ed ai fabbisogni standard regionali, irrazionalmente porterebbero a premiare le Regioni con una più ingente spesa sanitaria. Il tenore letterale della disposizione non vieta affatto né alle Regioni, in sede di autocoordinamento, né allo Stato, in sede di intervento sussidiario, di tenere conto dei costi e dei fabbisogni standard regionali, in modo da onerare maggiormente le Regioni caratterizzate da una "spesa inefficiente". Quanto alla previsione che eventuali risparmi nella gestione del Servizio sanitario nazionale, effettuati dalle Regioni, rimangano nella disponibilità delle stesse per finalità sanitarie, essa costituisce pedissequa attuazione del cosiddetto Patto per la salute, frutto dell'intesa sancita, in data 10 luglio 2014, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. Va pertanto esclusa, non solo qualsiasi violazione dell'autonomia finanziaria regionale - anche perché la disposizione appare neutrale in termini di incidenza sul bilancio regionale - ma anche qualsiasi imposizione statale unilaterale della finalità cui destinare i risparmi conseguiti nel settore sanitario. Né, infine, c'è contraddizione tra la disposizione relativa ai risparmi in materia sanitaria e quelle che individuano la finalità cui destinarli, in quanto la norma non prevede un trasferimento diretto allo Stato dei risparmi conseguiti nei settori interessati dalla riduzione della spesa, ma soltanto una ragionevole rideterminazione dei livelli di finanziamento degli ambiti così individuati, e delle modalità di acquisizione delle risorse da parte dello Stato.
Sull'ammissibilità del ricorso avverso una norma statale che impone la sottoscrizione di un accordo tra Stato e Regioni, in quanto detta stipula, proprio perché imposta, non produce un effetto di acquiescenza, v. le citate sentenze n. 77/2015 e 98/2007.
Sul carattere dell'astrattezza che qualifica un atto normativo, v. la citata sentenza n. 139/2012.
Sul carattere tecnico degli atti di governo, che ne esclude la natura regolamentare, v. le citate sentenze nn. 88/2014, 311/2012, 139/2012 e 569/1988.