Sentenza 142/2016 (ECLI:IT:COST:2016:142)
Massima numero 38923
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GROSSI  - Redattore LATTANZI
Udienza Pubblica del  04/05/2016;  Decisione del  04/05/2016
Deposito del 16/06/2016; Pubblicazione in G. U. 22/06/2016
Massime associate alla pronuncia:  38924  38925


Titolo
Energia - Infrastrutture e insediamenti strategici nel settore petrolifero - Autorizzazioni - Competenza statale, d'intesa con la Regione interessata - Estensione del regime anche alle «opere necessarie al trasporto, allo stoccaggio, al trasferimento degli idrocarburi in raffineria, alle opere accessorie, ai terminali costieri e alle infrastrutture portuali strumentali allo sfruttamento di titoli concessori, comprese quelle localizzate al di fuori del perimetro delle concessioni di coltivazione» - Ricorso della Regione Abruzzo - Asserita violazione dei principi di leale collaborazione, ragionevolezza e proporzionalità - Insussistenza - Opere necessarie e strumentali rispetto ad altre di natura strategica nazionale - Non fondatezza della questione.

Testo

Non fondata è la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 552, lett. a), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 - impugnato dalla Regione Abruzzo in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 118, primo comma, Cost., nonché ai principi di leale collaborazione, ragionevolezza e proporzionalità - che, integrando l'art. 57, comma 2, del d.l. n. 5 del 2012, amplia i casi in cui compete allo Stato, d'intesa con la Regione interessata, rilasciare le autorizzazioni per talune opere. Tale competenza non è più limitata alle infrastrutture e agli insediamenti strategici nel settore petrolifero indicati dal precedente comma 1, ma è estesa anche alle «opere necessarie al trasporto, allo stoccaggio, al trasferimento degli idrocarburi in raffineria, alle opere accessorie, ai terminali costieri e alle infrastrutture portuali strumentali allo sfruttamento di titoli concessori, comprese quelle localizzate al di fuori del perimetro delle concessioni di coltivazione». L'attrazione in sussidiarietà della funzione amministrativa che la disposizione censurata opera nell'ambito della competenza legislativa concorrente in materia di energia non risulta né sproporzionata né irragionevole in quanto istituisce un rapporto di strumentalità tra le opere che individua e quelle già qualificate come strategiche, rispetto alle quali le prime si pongono in funzione servente. La decisione di adottare un analogo accentramento nelle ipotesi menzionate risponde all'esigenza di migliorare l'efficienza e la competitività nel settore petrolifero che, diversamente, potrebbe venire compromessa dal frazionamento delle competenze in base a un interesse localizzato.

Sull'attrazione in sussidiarietà della funzione amministrativa, v. le citate sentenze nn. 383/2005, 6/2004 e 303/2003.

Atti oggetto del giudizio

legge  23/12/2014  n. 190  art. 1  co. 552

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 3

Costituzione  art. 118  co. 1

Altri parametri e norme interposte