Sentenza 142/2016 (ECLI:IT:COST:2016:142)
Massima numero 38925
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GROSSI  - Redattore LATTANZI
Udienza Pubblica del  04/05/2016;  Decisione del  04/05/2016
Deposito del 16/06/2016; Pubblicazione in G. U. 22/06/2016
Massime associate alla pronuncia:  38923  38924


Titolo
Energia - Infrastrutture e insediamenti strategici nel settore petrolifero - Autorizzazioni - Competenza statale, d'intesa con la Regione interessata - Mancato raggiungimento dell'intesa - Rinvio alle modalità di superamento dello stallo previste dall'art. 14-quater , comma 3, della legge n. 241 del 1990 - Ricorsi delle Regioni Marche e Puglia - Asserita lesione dell'autonomia regionale per il degradamento dell'intesa da "forte" a "debole" - Insussistenza - Modalità di superamento del dissenso conformi alle condizioni richieste dalla giurisprudenza costituzionale - Non fondatezza della questione.

Testo
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 552, lett. b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, limitatamente al rinvio all'art. 14-quater, comma 3, della legge n. 241 del 1990 - impugnato dalle Regioni Marche e Puglia, in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 118, primo comma, Cost. - che, inserendo un comma 3-bis all'art. 57 del d.l. n. 5 del 2012, regola l'ipotesi in cui non sia raggiunta l'intesa tra Stato e Regione, prevista dal comma 2 di tale ultima disposizione, al fine del rilascio dell'autorizzazione per talune opere nel settore energetico. Il menzionato art. 14-quater, comma 3, oggetto del rinvio, nel testo allora vigente, è stato oggetto di dichiarazione di illegittimità costituzionale con sentenza n. 179 del 2012, perché permetteva allo Stato di superare il mancato raggiungimento di un'intesa con la Regione, nell'ambito della conferenza di servizi, alla sola condizione che fossero trascorsi trenta giorni e che alla delibera del Consiglio dei ministri partecipasse il Presidente della Regione interessata. Tale disposizione, pertanto, è stata riformulata, da ultimo, con l'art. 25 del d.l. n. 133 del 2014, prevedendo che il motivato dissenso regionale comporti l'indizione di una riunione che può articolarsi lungo tre fasi - con una scansione temporale di 30 giorni per ciascuna di esse - solo al termine delle quali, ove l'intesa non sia raggiunta, il Consiglio dei ministri delibera con la partecipazione del Presidente della Regione interessata. Tale meccanismo, previsto con riguardo alla conferenza di servizi, risulta conforme alla giurisprudenza costituzionale in quanto individua idonee procedure per consentire reiterate trattative volte a superare le divergenze, rivelandosi perciò soddisfacente anche per le ipotesi in cui la Costituzione impone il raggiungimento di un'intesa "forte" tra Stato e Regioni.

Sulla dichiarazione di illegittimità dell'art. 14-quater, comma 3, della legge n. 241 del 1990, v. la citata sentenza n. 179/2012.

Sulle procedure necessarie per consentire reiterate trattative volte a superare le divergenze tra Stato e Regioni nel rispetto del principio della leale collaborazione, v. le citate sentenze nn. 1/2016, 179/2012, 33/2011, 121/2010, 24/2007, 383/2005, 339/2005 e 408/1998.

Atti oggetto del giudizio

legge  23/12/2014  n. 190  art. 1  co. 552

legge  07/08/1990  n. 241  art. 14  co. 3

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 3

Costituzione  art. 118  co. 1

Altri parametri e norme interposte