Sentenza 143/2016 (ECLI:IT:COST:2016:143)
Massima numero 38926
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GROSSI  - Redattore MORELLI
Udienza Pubblica del  04/05/2016;  Decisione del  04/05/2016
Deposito del 16/06/2016; Pubblicazione in G. U. 22/06/2016
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Bilancio e contabilità pubblica - Enti locali - Divieto, rivolto alle Province delle Regioni ordinarie, di effettuare determinate spese (mutui al di fuori delle finalità consentite, attività di relazioni e rappresentanza, personale) - Ricorso della Regione Puglia - Asserita lesione dell'autonomia legislativa regionale in materia finanziaria attraverso l'imposizione di vincoli puntuali a determinate voci di spesa - Asserita violazione della competenza legislativa regionale in materia di organizzazione amministrativa delle Province - Asserita negazione dell'autonomia di spesa riconosciuta alle Province - Asserita discriminazione degli enti territoriali rispetto alle amministrazioni statali - Asserita rigidità e uniformità dei criteri, con pregiudizio degli enti "virtuosi"- Insussistenza - Obiettivo della progressiva e graduale estinzione delle Province - Non fondatezza delle questioni.

Testo

Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale - promosse dalla Regione Puglia in riferimento agli artt. 3, primo comma, 81, ultimo comma, 114, secondo comma, 117, commi secondo, lett. p), terzo, quarto e sesto, 118, primo comma, 119, commi primo, secondo e ultimo, Cost., oltre che all'art. 5, commi 1, lett. e), e 2, lett. b), della legge costituzionale n. 1 del 2012, e agli artt. 9, comma 5, e 10, comma 1, della legge n. 243 del 2012 - dell'art. 1, comma 420, della legge 23 dicembre 2014 n. 190, che prevede specifici divieti di spesa per le Province delle Regioni a statuto ordinario, a decorrere dal 1° gennaio 2015. Non sussiste, in primo luogo, la pretesa violazione della potestà legislativa concorrente della Regione nella materia "coordinamento della finanza pubblica". I divieti di spesa e di nuove assunzioni imposti dalla norma scrutinata non sono riconducibili alla categoria delle "norme di dettaglio" poiché si innestano, viceversa, come principi fondamentali, funzionali alla realizzazione del disegno riformatore. La predisposizione dei censurati vincoli di indebitamento risponde, appunto, all'obiettivo della realizzazione in concreto della finalità del coordinamento finanziario all'interno dell'avviato procedimento di progressiva e graduale estinzione dell'ordinamento e della organizzazione delle Province. E ciò, dunque, ne postula il "carattere generale" e la conseguente riconducibilità alla competenza dello Stato, il quale soltanto può legittimamente provvedere in modo uniforme per tutti gli enti interessati dalla riforma. Non ricorre neppure la lamentata violazione dell'art. 119, secondo comma, Cost., poiché l'intervento statale non elide ogni forma di autonomia finanziaria delle Province, atteso che il divieto del ricorso a mutui è, comunque, limitato a funzioni diverse da quelle di prioritaria importanza per le quali è ragionevole che l'indebitamento sia escluso anche per finalità di investimento. Quanto alla dedotta violazione degli artt. 3, primo comma, e 81, ultimo comma, Cost., la disposizione censurata persegue l'obiettivo finale e unitario di progressiva riduzione e razionalizzazione delle spese delle Province, in considerazione della programmata loro soppressione previa cancellazione dalla Carta costituzionale come enti costitutivi della Repubblica. È in ragione di ciò, infatti, che risultano improponibili sia la comparazione tra detti enti territoriali e le amministrazioni statali, sia la suddistinzione nell'ambito delle Province, in base a parametri di virtuosità. Infine, anche i contestati divieti di acquisizione di nuovo personale non sono rivolti alla mera organizzazione dell'ente locale, ma sono connotati dalla finalità di garantire il coordinamento della finanza pubblica, atteso che la spesa per il personale costituisce un importante aggregato della spesa di parte corrente, con la conseguenza che le disposizioni relative al suo contenimento assurgono a principio fondamentale della legislazione statale. L'influenza delle disposizioni denunciate sull'organizzazione dell'ente territoriale si risolve in una circostanza di fatto, come tale non rilevante sul piano della legittimità costituzionale.

Per l'affermazione secondo cui la predisposizione dei vincoli di indebitamento risponde all'obiettivo della realizzazione in concreto della finalità del coordinamento finanziario all'interno del procedimento di progressiva e graduale estinzione dell'ordinamento e della organizzazione delle Province e, dunque, la conseguente riconducibilità alla competenza dello Stato, il quale soltanto può legittimamente provvedere in modo uniforme per tutti gli enti interessati dalla riforma, v. la citata sentenza n. 50/2015.

Per l'affermazione secondo cui la spesa per il personale costituisce un importante aggregato della spesa di parte corrente, con la conseguenza che le disposizioni relative al suo contenimento assurgono a principio fondamentale della legislazione statale, v. le citate sentenze nn. 69/2011 e 169/2007.

Per l'irrilevanza dell'influenza delle disposizioni denunciate sull'organizzazione dell'ente territoriale, risolvendosi una tale evenienza in una circostanza di fatto, come tale non rilevante sul piano della legittimità costituzionale, v. le citate sentenze nn. 169/2007, 95/2007, 417/2005, 353/2004 e 36/2004.

Atti oggetto del giudizio

legge  23/12/2014  n. 190  art. 1  co. 420

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3  co. 1

Costituzione  art. 81

Costituzione  art. 114  co. 2

Costituzione  art. 117  co. 2

Costituzione  art. 117  co. 3

Costituzione  art. 117  co. 4

Costituzione  art. 117  co. 6

Costituzione  art. 118  co. 1

Costituzione  art. 119  co. 1

Costituzione  art. 119  co. 2

Costituzione  art. 119

legge costituzionale  art. 5  co. 1

legge costituzionale  art. 5  co. 2

Altri parametri e norme interposte

legge  24/12/2012  n. 243  art. 9    co. 5  

legge  24/12/2012  n. 243  art. 10    co. 1