Sentenza 144/2016 (ECLI:IT:COST:2016:144)
Massima numero 38927
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GROSSI  - Redattore MORELLI
Udienza Pubblica del  17/05/2016;  Decisione del  17/05/2016
Deposito del 16/06/2016; Pubblicazione in G. U. 22/06/2016
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Partecipazioni pubbliche - Obbligo imposto agli enti territoriali, camere di commercio, università e autorità portuali di razionalizzazione delle partecipazioni possedute, in modo da conseguirne la riduzione entro il 31 dicembre 2015 - Richiesta osservanza anche dei criteri elencati - Prevista definizione di un piano operativo da trasmettersi alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti - Ricorso della Regione Veneto - Asserita natura di dettaglio delle norme impugnate, lesiva della competenza legislativa regionale nella materia concorrente del coordinamento della finanza pubblica - Asserita violazione del principio di leale collaborazione - Insussistenza - Inesatta premessa interpretativa - Razionalizzazione basata sul coinvolgimento delle Regioni - Non fondatezza delle questioni.

Testo

Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale - promosse dalla Regione Veneto in riferimento agli artt. 3, 97, 117, commi terzo e quarto, 118 e 119 Cost., nonché al principio di leale collaborazione, di cui all'art. 120 Cost. - dell'art. 1, commi 611 e 612, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che impongono ad enti territoriali, camere di commercio, università e autorità portuali di avviare un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni possedute disciplinando criteri, modalità e tempi di attuazione e prevedendo la definizione di un piano operativo da trasmettersi, unitamente ad una relazione tecnica, alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti. In primo luogo, la ricorrente muove da una inesatta premessa interpretativa delle disposizioni impugnate in quanto trascura di considerare che l'obiettivo, che esse si prefiggono, si basa su un "piano di razionalizzazione" che non emargina, ma coinvolge significativamente le stesse Regioni, "anche" in base ai criteri direttivi statali. Infatti, tali disposizioni, senz'altro riconducibili alle prevalenti finalità di razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica, recano una disciplina di principio nella materia del "coordinamento della finanza pubblica" che lascia ampio margine di manovra all'autonomia regionale. I singoli "criteri" elencati nel censurato comma 611 sono pertinenti ed intersecano anche ulteriori ambiti di competenza esclusiva dello Stato quali la "tutela della concorrenza" e l'"ordinamento civile" ma non prescindono, a loro volta, da un significativo coinvolgimento delle Regioni. Quanto, infine, alla censura che attiene agli "oneri aggiuntivi" della predisposizione del piano operativo e della relazione tecnica alla Corte dei conti, si tratta di un puntuale obbligo di comunicazione di dati a carico degli enti locali, da ricondurre alla realizzazione in concreto delle finalità di coordinamento finanziario e, dunque, ascrivibile ai principi della relativa materia, di competenza concorrente.

Per la riconducibilità della finalità di evitare abusi del "tipo" societario e/o delle partecipazioni societarie alla materia "tutela della concorrenza", attribuita alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, v. le citate sentenze nn. 148/2009 e 159/2008.

Per la riconducibilità di un puntuale obbligo di comunicazione, alla Corte dei conti, di dati a carico degli enti locali alla realizzazione in concreto delle finalità di coordinamento finanziario e, dunque, ascrivibile ai principi della relativa materia, v., ex plurimis, sentenze nn. 44/2014 e 417/2005.

Atti oggetto del giudizio

legge  23/12/2014  n. 190  art. 1  co. 611

legge  23/12/2014  n. 190  art. 1  co. 612

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 97

Costituzione  art. 117  co. 3

Costituzione  art. 117  co. 4

Costituzione  art. 118

Costituzione  art. 119

Costituzione  art. 120

Altri parametri e norme interposte