Bilancio e contabilità pubblica - Legge di stabilità 2015 - Disciplina dell'IVA dovuta dagli enti pubblici - Previsione che gli enti pubblici versino ai fornitori di beni e servizi l'importo del corrispettivo al netto dell'IVA e che versino l'imposta direttamente allo Stato, secondo modalità e termini fissati con decreto ministeriale (meccanismo cosiddetto "split payment") - Ricorso della Regione Veneto - Asserita violazione di direttiva europea - Asserita violazione dei principi di ragionevolezza e di buon andamento della pubblica amministrazione - Censure svolte per la prima volta nella memoria successiva al ricorso ovvero riferite a parametri non attinenti al riparto competenziale - Conseguenze di mero fatto sull'organizzazione amministrativa e finanziaria regionale - Inammissibilità delle questioni.
Sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale - promosse dalla Regione Veneto in riferimento agli artt. 3, 97 e 117, primo comma, Cost. - dell'art. 1, commi 629, lett. b), 632 e 633, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che introducono il cosiddetto split payment, ossia un meccanismo che prevede, in presenza di cessioni di beni e di prestazioni eseguite nei confronti di enti pubblici, la corresponsione da parte di questi ai fornitori del solo importo del corrispettivo, al netto dell'IVA, versata direttamente allo Stato, secondo modalità e termini fissati con decreto ministeriale. La ricorrente non ha tempestivamente obiettato l'asserita violazione della direttiva comunitaria n. 2006/112/CE, nonché della decisione di esecuzione n. 2015/1401 (laddove la norma impugnata estende, senza attendere l'autorizzazione del Consiglio della UE, il meccanismo indicato anche alle operazioni tra pubbliche amministrazioni, e non solo tra queste e i privati), in quanto le deduzioni relative sono state svolte nelle memorie successive al ricorso, mentre esse devono limitarsi ad argomenti già prospettati in esso. Le conseguenze di mero fatto prodotte dalla norma impugnata, come l'adeguamento dei sistemi informativi regionali, nonché l'impossibilità di effettuare la compensazione con la medesima imposta dovuta alle Regioni sulle vendite, vanno considerate semplici inconvenienti, che non incidono sulla ripartizione di competenze. Le Regioni possono infatti sollevare questioni di legittimità costituzionale in riferimento a parametri non attinenti al riparto delle competenze statali e regionali solo al ricorrere di due concomitanti condizioni: in primo luogo, che si individuino gli ambiti di competenza regionale - legislativa, amministrativa o finanziaria - incisi dalla disciplina statale, indicando le disposizioni costituzionali sulle quali trovano fondamento le proprie competenze che si ritiene indirettamente lese; e, in secondo luogo, che si accerti la sussistenza di competenze regionali suscettibili di essere indirettamente lese dalla disciplina impugnata.
Sulle condizioni di ammissibilità delle questioni sollevate dalle Regioni in riferimento a parametri non attinenti al riparto delle competenze statali e regionali v, ex plurimis, le citate sentenze nn. 83/2016, 68/2016, 65/2016, 251/2015, 89/2015, 220/2013 e 219/2013.
Sull'effetto di assorbimento che la decisione di inammissibilità produce sull'istanza di sospensione delle norme impugnate v., ex plurimis, le citate sentenze nn. 44/2014, 273/2016, 220/2016, 43/2016 e 299/2012.