Sentenza 147/2016 (ECLI:IT:COST:2016:147)
Massima numero 38930
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GROSSI  - Redattore CARTABIA
Udienza Pubblica del  31/05/2016;  Decisione del  31/05/2016
Deposito del 16/06/2016; Pubblicazione in G. U. 22/06/2016
Massime associate alla pronuncia:  38931


Titolo
Bilancio e contabilità pubblica - Diritto di rivalsa dello Stato nei confronti di Regioni o di altri enti pubblici responsabili di violazioni del diritto dell'Unione europea - Esecuzione delle sentenze di condanna emesse dalla Corte di giustizia dell'Unione europea - Anticipazione da parte del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie degli oneri finanziari entro i termini di scadenza fissati dalle Istituzioni europee - Diritto di rivalsa del Fondo medesimo «a carico delle amministrazioni responsabili delle violazioni che hanno determinato le sentenze di condanna, sentite le stesse» - Ricorso della Regione Campania - Asserita violazione dei principi in materia di decretazione d'urgenza - Evocazione di parametro estraneo al riparto competenziale, in assenza di motivazione circa la ridondanza della lesione sulle attribuzioni regionali - Inammissibilità della questione.

Testo

È inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4-bis del d.l. 5 gennaio 2015, n. 1, introdotto in sede di conversione dalla legge n. 20 del 2015 - impugnato, in riferimento all'art. 77 Cost., dalla Regione Campania - il quale, introducendo il comma 9-bis all'art. 43 della legge n. 234 del 2012, stabilisce che, al fine di consentire la tempestiva esecuzione delle sentenze di condanna emesse dalla Corte di giustizia dell'Unione europea, «il fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, è autorizzato ad anticipare, nei limiti delle proprie disponibilità, gli oneri finanziari derivanti dalle predette sentenze, entro i termini di scadenza fissati dalle Istituzioni europee. Il fondo di rotazione provvede al reintegro delle somme anticipate mediante rivalsa a carico delle amministrazioni responsabili delle violazioni che hanno determinato le sentenze di condanna, sentite le stesse [...]». La Regione ricorrente non ha sufficientemente motivato in ordine ai profili di una possibile ridondanza della violazione del parametro menzionato sul riparto di competenze, non indicando né la specifica competenza regionale che ne risulterebbe offesa né le ragioni di tale lesione.

Sulla possibilità delle Regioni di evocare parametri di legittimità diversi da quelli che sovrintendono al riparto di attribuzioni solo quando la violazione denunciata sia potenzialmente idonea a determinare una lesione delle loro attribuzioni costituzionali, v. le citate sentenze nn. 8/2013 e 199/2012.

Sulla necessità che le Regioni motivino sufficientemente in ordine ai profili di una possibile ridondanza sul riparto di competenze della violazione di parametri di legittimità diversi da quelli che sovrintendono al riparto di attribuzioni, assolvendo all'onere di operare la necessaria indicazione della specifica competenza regionale che ne risulterebbe offesa e delle ragioni di tale lesione, v. le citate sentenze nn. 29/2016, 251/2015, 218/2015 e 89/2015.

Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  05/01/2015  n. 1  art. 4  co. 

legge  04/03/2015  n. 20  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 77

Altri parametri e norme interposte