Sentenza 147/2016 (ECLI:IT:COST:2016:147)
Massima numero 38931
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GROSSI  - Redattore CARTABIA
Udienza Pubblica del  31/05/2016;  Decisione del  31/05/2016
Deposito del 16/06/2016; Pubblicazione in G. U. 22/06/2016
Massime associate alla pronuncia:  38930


Titolo
Bilancio e contabilità pubblica - Diritto di rivalsa dello Stato nei confronti di Regioni o di altri enti pubblici responsabili di violazioni del diritto dell'Unione europea - Esecuzione delle sentenze di condanna emesse dalla Corte di giustizia dell'Unione europea - Anticipazione da parte del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie degli oneri finanziari entro i termini di scadenza fissati dalle Istituzioni europee - Diritto di rivalsa del Fondo medesimo «a carico delle amministrazioni responsabili delle violazioni che hanno determinato le sentenze di condanna, sentite le stesse» - Ricorso della Regione Campania - Asserita violazione dei principi di leale collaborazione e di buon andamento della pubblica amministrazione nonché dell'autonomia finanziaria regionale - Ius superveniens satisfattivo delle pretese della parte ricorrente, in assenza di applicazione medio tempore delle norme impugnate - Cessazione della materia del contendere.

Testo

È cessata la materia del contendere relativamente alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 4-bis del d.l. 5 gennaio 2015, n. 1, inserito in sede di conversione dalla legge n. 20 del 2015 -impugnato, in riferimento agli artt. 97, 114, secondo comma, 117, terzo comma, 118, primo e secondo comma, 119, 120, 121 e 123 Cost., dalla Regione Campania - il quale, introducendo il comma 9-bis all'art. 43 della legge n. 234 del 2012, stabilisce che, al fine di consentire la tempestiva esecuzione delle sentenze di condanna emesse dalla Corte di giustizia dell'Unione europea, «il fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, è autorizzato ad anticipare, nei limiti delle proprie disponibilità, gli oneri finanziari derivanti dalle predette sentenze, entro i termini di scadenza fissati dalle Istituzioni europee. Il fondo di rotazione provvede al reintegro delle somme anticipate mediante rivalsa a carico delle amministrazioni responsabili delle violazioni che hanno determinato le sentenze di condanna, sentite le stesse [...]». Nelle more del giudizio, l' art. 43, comma 9-bis, della l. n. 234 del 2012, come risultante dall'impugnato art. 4-bis del d.l. n. 1 del 2015, è stato oggetto di modifica ad opera dell'art. 9, comma 8, del d.l. n. 78 del 2015 (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge n. 125 del 2015), che ha sostituito la formula censurata «sentite» con la formula «d'intesa con» le Regioni. Tale intervento normativo integra le due condizioni che la giurisprudenza costituzionale costantemente richiede perché sia dichiarata la cessazione della materia del contendere e cioè che la nuova disciplina possa ritenersi satisfattiva delle pretese del ricorrente e che le norme previgenti non abbiano ricevuto medio tempore applicazione.

Sulle condizioni per poter dichiarare la cessazione della materia del contendere, v., ex plurimis, le citate sentenze nn. 149/2015, 32/2015 e 165/2014.

Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  05/01/2015  n. 1  art. 4  co. 

legge  04/03/2015  n. 20  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 97

Costituzione  art. 114  co. 2

Costituzione  art. 117  co. 3

Costituzione  art. 118  co. 1

Costituzione  art. 118  co. 2

Costituzione  art. 119

Costituzione  art. 120

Costituzione  art. 121

Costituzione  art. 123

Altri parametri e norme interposte