Sentenza 148/2016 (ECLI:IT:COST:2016:148)
Massima numero 38932
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GROSSI  - Redattore CARTABIA
Udienza Pubblica del  01/06/2016;  Decisione del  01/06/2016
Deposito del 16/06/2016; Pubblicazione in G. U. 22/06/2016
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Reati e pene - Produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope - Pena minima di otto anni di reclusione ed euro 25.822 di multa - Asserita irragionevolezza per la marcata differenza della pena rispetto alla fattispecie di contenuto analogo ritenuta di lieve entità - Asserita violazione del principio della proporzionalità della pena per l'elevata misura del minimo edittale - Questione che non può essere risolta alla stregua di soluzione costituzionalmente obbligata, in materia riservata alla discrezionalità legislativa - Inammissibilità.

Testo

È inammissibile, per assenza di soluzioni costituzionalmente obbligate in materia riservata alla discrezionalità legislativa, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 73, comma 1, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (come risultante a seguito della sentenza n. 32 del 2014), impugnato, in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost., in quanto prevede per i delitti di produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope la pena minima di otto anni di reclusione ed euro 25.822 di multa, mentre il successivo comma 5 stabilisce, ove i medesimi fatti siano considerati di lieve entità, la pena massima di quattro anni di reclusione ed euro 10.329 di multa. La contestata disposizione, riguardando la configurazione del trattamento sanzionatorio di condotte individuate come punibili in materia di stupefacenti, rientra in un ambito in cui deve riconoscersi al legislatore un ampio margine di libera determinazione. L'esame di eventuali profili di illegittimità costituzionale dell'entità della pena stabilita dal legislatore postula che il rimettente individui un parametro che consenta di rinvenire la soluzione costituzionalmente obbligata. Infatti, solo l'indicazione di un tertium comparationis legittima l'intervento della Corte costituzionale in materia di determinazione della pena ed esclusivamente in presenza di discipline manifestamente arbitrarie o irragionevoli, poiché non spetta ad essa assumere autonome determinazioni in sostituzione delle valutazioni riservate al legislatore, ma solo emendare le scelte di quest'ultimo in riferimento a grandezze già rinvenibili nell'ordinamento. Se così non fosse, il sollecitato intervento creativo interferirebbe indebitamente nella sfera delle scelte di politica sanzionatoria rimesse al legislatore, in spregio al principio della separazione dei poteri. Nella specie, il rimettente si è limitato a chiedere la dichiarazione di incostituzionalità della censurata disposizione sanzionatoria, senza indicare un parametro che consenta di rinvenire una soluzione costituzionalmente obbligata e senza precisare quale sia il trattamento sanzionatorio che, a suo avviso, sarebbe conforme a Costituzione. Inoltre, l'accoglimento della questione priverebbe di sanzione il fatto non lieve di cui all'impugnato art. 73, comma 1, lasciando invece punito il solo fatto lieve, di cui al successivo comma 5, con l'effetto di aggravare, anziché eliminare, la lamentata irragionevolezza del trattamento sanzionatorio.

Sull'ampio margine di libera determinazione che spetta al legislatore nella configurazione del trattamento sanzionatorio delle condotte individuate come punibili, v., ex plurimis, le citate sentenze nn. 23/2016, 185/2015, 68/2012, 47/2010, 161/2009, 22/2007 e 394/2006.

Per il costante orientamento che esige dal rimettente l'indicazione di un tertium comparationis tale da legittimare l'intervento della Corte in materia di determinazione della pena ed esclusivamente in presenza di discipline manifestamente arbitrarie o irragionevoli, v. la citata sentenza n. 23/2016.

Per la declaratoria di illegittimità costituzionale della pena edittale minima del delitto di oltraggio a pubblico ufficiale, v. la citata sentenza n. 341/1994, la quale si giovò della comparazione con la fattispecie affine dell'ingiuria.

Sui limiti del sindacato della Corte in materia di determinazione della pena, v. la citata sentenza n. 22/2007.

Nel senso che all'accertamento di un vizio procedurale della legge può seguire una "ripresa di applicazione" delle disposizioni in vigore prima di quella sottoposta a scrutinio, tale da colmare il vuoto determinato da una pronuncia meramente ablativa, v. la citata sentenza n. 32/2014.

Atti oggetto del giudizio

decreto del Presidente della Repubblica  09/10/1990  n. 309  art. 73  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 27

Altri parametri e norme interposte