Parlamento - Abbinamento del disegno di legge n. 2081 recante «Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze», ad altri disegni di legge (n. 2069 e n. 2084) in materia di unioni civili già all'esame dell'Assemblea - Provvedimento di calendarizzazione del medesimo d.d.l. n. 2081 e successiva sottoposizione all'esame e al voto dell'Assemblea - Ricorso promosso da alcuni senatori - Lamentate violazioni dei regolamenti e della prassi parlamentare dovute ad uno scorretto andamento dei lavori parlamentari - Conflitto interno al Senato della Repubblica - Difetto di motivazione in ordine ai parametri costituzionali evocati - Inammissibilità del conflitto.
È inammissibile il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso, in riferimento agli artt. 1, secondo comma, 67, 71 e 72, primo e quarto comma, Cost., da alcuni senatori nei confronti del Presidente del Senato della Repubblica, della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari del Senato e del Vice Presidente della Commissione Giustizia del Senato, avverso le decisioni del Vice Presidente della Commissione giustizia del Senato della Repubblica del 12 ottobre 2015, della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari del Senato della Repubblica del 13 ottobre 2015 e del Presidente del Senato, riguardanti le modalità di svolgimento dei lavori parlamentari - e specificamente l'abbinamento del d.d.l. n. 2081 agli altri disegni di legge in materia di unioni civili già all'esame dell'Assemblea, senza richiedere sul punto una deliberazione dell'intera Commissione - e l'inserimento dell'esame del d.d.l. n. 2081 direttamente nel calendario dell'Assemblea, senza preventivamente ricomprenderlo nel programma. I ricorrenti adducono argomentazioni che ineriscono esclusivamente alla lesione di norme del Regolamento del Senato e della prassi parlamentare, senza che sia validamente dimostrata l'idoneità di queste ultime a integrare i parametri costituzionali invocati. Il conflitto risulta, pertanto, inammissibile in quanto - avendo ad oggetto la violazione di norme regolamentari e della prassi parlamentare, la cui risoluzione deve avvenire all'interno delle stesse Camere - non risulta esistere proprio la materia di un conflitto la cui risoluzione spetti alla competenza della Corte.
Sulla spettanza a ciascuna Camera della potestà di disciplinare, tramite il proprio Regolamento, il procedimento legislativo in tutto ciò che non sia direttamente ed espressamente già disciplinato dalla Costituzione, v. la citata sentenza n. 78/1984.
Sull'inerenza alle funzioni primarie delle Camere delle vicende e dei rapporti riguardanti la disciplina del procedimento legislativo, v. la citata sentenza n. 120/2014.
Sulla mancanza della materia di un conflitto, la cui risoluzione spetta alla competenza della Corte, v. le citate ordinanze nn. 366/2008 e 90/1996.