Sentenza 151/2016 (ECLI:IT:COST:2016:151)
Massima numero 38935
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GROSSI  - Redattore CAROSI
Udienza Pubblica del  03/05/2016;  Decisione del  03/05/2016
Deposito del 23/06/2016; Pubblicazione in G. U. 29/06/2016
Massime associate alla pronuncia:  38936  38937


Titolo
Bilancio e contabilità pubblica - Legge di stabilità 2015 - Dotazione del Fondo di solidarietà comunale - Riduzione di 1.200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015 - Ricorso della Regione Veneto - Asserita violazione della competenza legislativa regionale nella materia concorrente del coordinamento della finanza pubblica - Asserita lesione delle competenze amministrative e dell'autonomia finanziaria degli enti locali - Insussistenza - Disposizione espressiva di un principio generale del coordinamento della finanza pubblica - Mancata dimostrazione in ordine alla insufficienza complessiva dei mezzi finanziari per lo svolgimento delle funzioni - Non fondatezza della questione.

Testo

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale - promossa dalla Regione Veneto in riferimento agli artt. 117, terzo comma, 118, commi primo e secondo, e 119 commi primo, quarto e quinto, Cost. - dell'art. 1, comma 435, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che dispone che la dotazione del Fondo di solidarietà comunale sia ridotta di 1.200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015. La disposizione esprime un principio generale del coordinamento della finanza pubblica, finalizzato a ridimensionare, sotto il profilo macroeconomico, le risorse di pertinenza delle amministrazioni comunali. Le censure non hanno adeguatamente dimostrato che l'intervento normativo abbia dato luogo ad una insufficienza complessiva dei mezzi finanziari a disposizione, e pertanto risulta priva di fondamento sia la presunta lesione delle funzioni amministrative comunali, che quella relativa all'autonomia finanziaria e al rispetto della proporzionalità tra risorse attribuite e funzioni conferite, nonché al mancato intervento straordinario di sostegno, dal momento che possono aversi riduzioni di risorse senza necessaria violazione dell'autonomia finanziaria dell'ente, purché esse non rendano inadeguato il finanziamento delle sue funzioni ed eccessivamente difficile il loro svolgimento.

Sulla competenza delle Regioni a denunciare l'illegittimità costituzionale di una legge statale anche per violazione delle attribuzioni proprie degli enti locali, v. le citate sentenze nn. 236/2013, 311/2012, 298/2009, 169/2007, 95/2007, 417/2005 e 196/2004.

Sull'irrilevanza, ai fini dell'ammissibilità della questione, del mero lapsus calami, che non ne preclude l'identificazione e non pregiudica il diritto di difesa della parte resistente, v. la citata sentenza n. 188/2014.

Sulla competenza dello Stato a determinare l'entità dei trasferimenti erariali e dei fondi che alimentano la finanza comunale e provinciale ed eventualmente anche di ridurli, con il vincolo di assicurare a tutti gli enti territoriali, compresi quelli con minore capacità fiscale per abitante, risorse sufficienti a finanziare integralmente le funzioni loro attribuite, v. le citate sentenze nn. 10/2016, 188/2015 e 82/2015.

Sulla necessità, per l'assolvimento dell'onere probatorio, che la Regione dimostri in concreto che l'intervento normativo statale abbia dato luogo ad una insufficienza complessiva dei mezzi finanziari a disposizione dell'ente, v., ex plurimis, le citate sentenze nn. 82/2015, 145/2008 e 29/2004.

Atti oggetto del giudizio

legge  23/12/2014  n. 190  art. 1  co. 435

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 3

Costituzione  art. 118  co. 1

Costituzione  art. 118  co. 2

Costituzione  art. 119  co. 1

Costituzione  art. 119  co. 4

Costituzione  art. 119  co. 5

Altri parametri e norme interposte