Sentenza 151/2016 (ECLI:IT:COST:2016:151)
Massima numero 38936
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GROSSI  - Redattore CAROSI
Udienza Pubblica del  03/05/2016;  Decisione del  03/05/2016
Deposito del 23/06/2016; Pubblicazione in G. U. 29/06/2016
Massime associate alla pronuncia:  38935  38937


Titolo
Bilancio e contabilità pubblica - Legge di stabilità 2015 - Dotazione del Fondo di solidarietà comunale - Riduzione di 1.200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015 - Ricorso della Regione Veneto - Asserita violazione del principio di eguaglianza con riferimento alle amministrazioni centrali dello Stato - Asserita violazione del principio di solidarietà - Censure prive dei requisiti di chiarezza e completezza - Difetto di motivazione - Inammissibilità della questione.

Testo

È inammissibile la questione di legittimità costituzionale - promossa dalla Regione Veneto in riferimento agli artt. 2, 3 e 5 Cost. - dell'art. 1, comma 435, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che dispone che la dotazione del Fondo di solidarietà comunale sia ridotta di 1.200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015. La ricorrente si limita a dedurre la violazione del dovere inderogabile di solidarietà e delle esigenze basilari dell'autonomia e del decentramento, senza che le censure raggiungano la soglia minima di chiarezza e di completezza cui è subordinata l'ammissibilità delle impugnative in via principale. Quanto alla presunta irragionevolezza della riduzione, essa è rinvenibile solo a fronte di una sproporzionata diminuzione di risorse a disposizione dell'ente locale; nel caso in esame, al contrario, si lamenta la disparità di trattamento riservato ai Comuni rispetto alle amministrazioni centrali dello Stato, che non subirebbero analoghe riduzioni, senza fornire alcuna motivazione circa la confrontabilità delle due situazioni.

Sull'inammissibilità delle censure che non raggiungono la soglia minima di chiarezza e di completezza, nonché sulla necessità che, prendendo a paragone di una presunta illegittimità costituzionale una situazione ritenuta analoga a quella in questione, occorra fornire la motivazione circa la confrontabilità delle due situazioni, v. la citata sentenza n. 69/2016.

Sull'ammissibilità della censura sollevata dalla Regione in riferimento all'art. 3 Cost., laddove se ne deduca l'irragionevole e sproporzionata diminuzione di risorse a disposizione dell'ente locale, v. le citate sentenze nn. 10/2016 e 188/2015.

Atti oggetto del giudizio

legge  23/12/2014  n. 190  art. 1  co. 435

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 2

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 5

Altri parametri e norme interposte