Sentenza 151/2016 (ECLI:IT:COST:2016:151)
Massima numero 38937
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GROSSI - Redattore CAROSI
Udienza Pubblica del
03/05/2016; Decisione del
03/05/2016
Deposito del 23/06/2016; Pubblicazione in G. U. 29/06/2016
Titolo
Bilancio e contabilità pubblica - Legge di stabilità 2015 - Fondo di solidarietà comunale - Dotazione da accantonare per essere ridistribuita tra i Comuni delle Regioni ordinarie sulla base delle capacità fiscali e dei fabbisogni standard - Innalzamento dal dieci per cento al venti per cento - Ricorso della Regione Veneto - Asserita lesione dell'autonomia finanziaria degli enti locali - Difetto di motivazione - Inammissibilità della questione.
Bilancio e contabilità pubblica - Legge di stabilità 2015 - Fondo di solidarietà comunale - Dotazione da accantonare per essere ridistribuita tra i Comuni delle Regioni ordinarie sulla base delle capacità fiscali e dei fabbisogni standard - Innalzamento dal dieci per cento al venti per cento - Ricorso della Regione Veneto - Asserita lesione dell'autonomia finanziaria degli enti locali - Difetto di motivazione - Inammissibilità della questione.
Testo
È inammissibile la questione di legittimità costituzionale - promossa dalla Regione Veneto in riferimento all'art. 119, commi primo, quarto e quinto, Cost. - dell'art. 1, comma 435, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che, con riferimento ai Comuni delle Regioni a statuto ordinario, innalza dal venti al dieci per cento la porzione della dotazione del Fondo di solidarietà comunale ridistribuita tra i Comuni sulla base delle capacità fiscali e dei fabbisogni standard. La norma non pone in essere alcuna riduzione delle risorse a disposizione dei Comuni, limitandosi soltanto ad incrementare la percentuale delle stesse che deve essere distribuita sulla base di criteri diversi. Essa, pertanto, non depaupera la finanza comunale; né la ricorrente chiarisce le ragioni per le quali i criteri individuati per la ripartizione sarebbero pregiudizievoli per i Comuni veneti rispetto agli stessi enti delle altre Regioni.
È inammissibile la questione di legittimità costituzionale - promossa dalla Regione Veneto in riferimento all'art. 119, commi primo, quarto e quinto, Cost. - dell'art. 1, comma 435, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che, con riferimento ai Comuni delle Regioni a statuto ordinario, innalza dal venti al dieci per cento la porzione della dotazione del Fondo di solidarietà comunale ridistribuita tra i Comuni sulla base delle capacità fiscali e dei fabbisogni standard. La norma non pone in essere alcuna riduzione delle risorse a disposizione dei Comuni, limitandosi soltanto ad incrementare la percentuale delle stesse che deve essere distribuita sulla base di criteri diversi. Essa, pertanto, non depaupera la finanza comunale; né la ricorrente chiarisce le ragioni per le quali i criteri individuati per la ripartizione sarebbero pregiudizievoli per i Comuni veneti rispetto agli stessi enti delle altre Regioni.
Atti oggetto del giudizio
legge
23/12/2014
n. 190
art. 1
co. 459
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 119
co. 1
Costituzione
art. 119
co. 4
Costituzione
art. 119
co. 5
Altri parametri e norme interposte