Spese di giustizia - Ammissione al patrocinio a spese dello Stato - Requisito della titolarità di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a euro 11.369,24 - Asserite irragionevolezza e lesione del diritto di difesa per la rigidità della previsione e la mancata possibilità di applicare il beneficio a situazioni reddituali non risultanti dall'ultima dichiarazione - Censura di disposizione inconferente - Difettosa motivazione sulla rilevanza - Omessa sperimentazione di una interpretazione adeguatrice della disposizione censurata - Petitum che non riveste i caratteri della soluzione costituzionalmente obbligata - Manifesta inammissibilità delle questioni.
Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 75 e 76 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, impugnati, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., nella parte in cui non dispongono che il giudice debba tenere conto, ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, del reddito degli ultimi 12 mesi (anziché di quello dell'anno precedente risultante dalla dichiarazione dei redditi) oppure, in subordine, nella parte in cui non dispongono la possibilità di un'ammissione graduata e parziale al beneficio in ragione di fasce o scaglioni reddituali. Il rimettente ha inesattamente identificato come disposizione da denunciare l'art. 75 che, limitandosi a definire l'ambito di applicabilità dell'istituto, ricomprende norme inconferenti rispetto alle doglianze incentrate sui presupposti reddituali. Quanto alle censure relative all'art. 76, l'ordinanza di rimessione esibisce plurimi difetti di motivazione sulla rilevanza. In primo luogo, il rimettente, a causa di un'incompleta ricostruzione del quadro normativo, non ha chiarito le ragioni che lo inducono ad applicare la detta disposizione. Nei processi civili, competente a decidere sull'istanza di ammissione al patrocinio, previa verifica delle prescritte condizioni formali e sostanziali, è innanzitutto il Consiglio dell'ordine degli avvocati e non il giudice davanti al quale già pende (oppure deve essere introdotto) il giudizio. Se, come risulta dalla ricostruzione dei fatti, la richiesta di ammissione è direttamente presentata al giudice, essa avrebbe dovuto essere dichiarata inammissibile, con conseguente difetto di rilevanza delle questioni, non dovendo in tal caso - ed anzi non potendo - il rimettente (ancora) fare applicazione dell'art. 76. In secondo luogo, l'atto di promovimento non ha illustrato adeguatamente le ragioni per le quali l'accoglimento delle questioni porterebbe, nel caso concreto, ad ammettere la parte istante al patrocinio. Infatti, ai fini della determinazione dei limiti di reddito, il comma 3 della disposizione de qua impone di tener conto anche dei redditi per legge esenti dall'IRPEF ovvero soggetti a ritenuta alla fonte o ad imposta sostitutiva e la pertinente giurisprudenza costituzionale ritiene rilevanti anche redditi non assoggettati ad imposta perché non rientranti nella base imponibile, esenti o non risultati di fatto soggetti ad alcuna imposizione (redditi da attività illecite, quelli per i quali è stata elusa l'imposizione, nonché risorse di qualsiasi natura di cui il richiedente disponga). L'omessa motivazione sull'insussistenza di redditi diversi da quelli derivanti da lavoro dipendente, e tuttavia concorrenti al raggiungimento della soglia legale, aggrava l'insufficiente giustificazione sulla rilevanza. Inoltre, il rimettente non ha adeguatamente sperimentato la praticabilità di un'interpretazione adeguatrice della disposizione censurata, trascurando il costante orientamento della Corte di cassazione secondo cui anche le diminuzioni di reddito avvenute dopo la presentazione della dichiarazione possono essere prese in esame ai fini dell'ammissione al beneficio, ancorché tale ipotesi non sia espressamente disciplinata. Infine, il richiesto intervento manipolativo non riveste i caratteri della soluzione costituzionalmente obbligata.
Sulla manifesta inammissibilità di questioni per l'inesatta identificazione della disposizione oggetto di censura, v., ex plurimis, le citate ordinanze nn. 128/2015 e 91/2015.
Sull'esclusione di una corrispondenza biunivoca tra reddito rilevante al fine dell'integrazione del presupposto per il beneficio del patrocinio a spese dello Stato e reddito dichiarato od accertato ai fini fiscali, v. la citata sentenza n. 144/1992.
Per l'orientamento secondo cui risultano rilevanti, ai fini dell'ammissione al patrocinio erariale, anche redditi non assoggettati ad imposta, perché non rientranti nella base imponibile, esenti o non risultati di fatto soggetti ad imposizione (come i redditi da attività illecite, i redditi per i quali sia stata elusa l'imposizione nonché le risorse di qualsiasi natura di cui il richiedente disponga), v. le seguenti citate decisioni: sentenza n. 382/1995; ordinanze nn. 386/1998 e 244/1998.