Sentenza 154/2016 (ECLI:IT:COST:2016:154)
Massima numero 38941
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GROSSI - Redattore AMATO
Udienza Pubblica del
31/05/2016; Decisione del
31/05/2016
Deposito del 24/06/2016; Pubblicazione in G. U. 29/06/2016
Titolo
Regione (in genere) - Norme della Regione Basilicata - Procedimenti in cui la Regione è chiamata ad esprimere o a negare la propria intesa - Disciplina relativa alla formazione della volontà regionale - Ricorso del Governo - Asserita violazione delle attribuzioni statali - Insussistenza - Disciplina che rientra nella competenza della Regione e non interferisce con la disciplina statale - Non fondatezza delle questioni.
Regione (in genere) - Norme della Regione Basilicata - Procedimenti in cui la Regione è chiamata ad esprimere o a negare la propria intesa - Disciplina relativa alla formazione della volontà regionale - Ricorso del Governo - Asserita violazione delle attribuzioni statali - Insussistenza - Disciplina che rientra nella competenza della Regione e non interferisce con la disciplina statale - Non fondatezza delle questioni.
Testo
Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale - promosse dal Presidente del Consiglio dei ministri in riferimento agli artt. 97, secondo comma, 117, commi secondo, lett. m), e terzo, e 118, primo comma, Cost. - degli artt. 27, 28 e 30 della legge della Regione Basilicata 27 gennaio 2015, n. 4, che, disciplinando le modalità di consultazione delle comunità locali nei procedimenti in cui la Regione è chiamata ad esprimere o a negare la propria intesa, rispettivamente indicano le finalità dell'intervento normativo, definiscono l'atto di intesa o di diniego della stessa quale di alta amministrazione, ed escludono i procedimenti in materia di protezione civile e sanità dall'ambito di applicazione della legge. Rientra nella competenza della Regione e non interferisce con la disciplina statale la normativa che, ai soli fini della formazione della sua stessa volontà in vista dell'intesa che deve dare allo Stato, promuova il coinvolgimento delle comunità locali.
Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale - promosse dal Presidente del Consiglio dei ministri in riferimento agli artt. 97, secondo comma, 117, commi secondo, lett. m), e terzo, e 118, primo comma, Cost. - degli artt. 27, 28 e 30 della legge della Regione Basilicata 27 gennaio 2015, n. 4, che, disciplinando le modalità di consultazione delle comunità locali nei procedimenti in cui la Regione è chiamata ad esprimere o a negare la propria intesa, rispettivamente indicano le finalità dell'intervento normativo, definiscono l'atto di intesa o di diniego della stessa quale di alta amministrazione, ed escludono i procedimenti in materia di protezione civile e sanità dall'ambito di applicazione della legge. Rientra nella competenza della Regione e non interferisce con la disciplina statale la normativa che, ai soli fini della formazione della sua stessa volontà in vista dell'intesa che deve dare allo Stato, promuova il coinvolgimento delle comunità locali.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Basilicata
27/01/2015
n. 4
art. 27
co.
legge della Regione Basilicata
27/01/2015
n. 4
art. 28
co.
legge della Regione Basilicata
27/01/2015
n. 4
art. 30
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 97
co. 2
Costituzione
art. 117
co. 2
Costituzione
art. 117
co. 3
Costituzione
art. 118
co. 1
Altri parametri e norme interposte