Sentenza 154/2016 (ECLI:IT:COST:2016:154)
Massima numero 38942
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GROSSI  - Redattore AMATO
Udienza Pubblica del  31/05/2016;  Decisione del  31/05/2016
Deposito del 24/06/2016; Pubblicazione in G. U. 29/06/2016
Massime associate alla pronuncia:  38940  38941


Titolo
Rifiuti - Norme della Regione Basilicata - Piano regionale di gestione dei rifiuti - Previsione, tra gli obiettivi prioritari, della progressiva eliminazione della presenza di inceneritori sul territorio regionale - Contrasto con la normativa statale che prevede un sistema integrato dei rifiuti urbani a livello nazionale - Violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di tutela dell'ambiente - Necessità di espungere dalla disposizione le parole «il Piano regionale di gestione dei rifiuti dovrà prevedere, tra gli obiettivi prioritari, la progressiva eliminazione della presenza di inceneritori sul territorio della regione Basilicata e la contestuale adozione di soluzioni tecnologiche e gestionali destinate esclusivamente alla riduzione, riciclo, recupero e valorizzazione dei rifiuti. A tal fine il Piano regionale di gestione dei rifiuti dovrà definire modalità e tempi di dismissione degli impianti di incenerimento esistenti» - Illegittimità costituzionale parziale.

Testo

È costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost., l'art. 47, comma 4, della legge della Regione Basilicata 27 gennaio 2015, n. 4, limitatamente alle parole "il Piano regionale di gestione dei rifiuti dovrà prevedere, tra gli obiettivi prioritari, la progressiva eliminazione della presenza di inceneritori sul territorio della regione Basilicata e la contestuale adozione di soluzioni tecnologiche e gestionali destinate esclusivamente alla riduzione, riciclo, recupero e valorizzazione dei rifiuti. A tal fine il Piano regionale di gestione dei rifiuti dovrà definire modalità e tempi di dismissione degli impianti di incenerimento esistenti.". Secondo la costante giurisprudenza costituzionale, la disciplina della gestione dei rifiuti rientra nella materia della tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, riservata alla competenza esclusiva dello Stato. La legislazione in materia (art. 35 del d.l. n. 133 del 2014) qualifica gli impianti di incenerimento come infrastrutture e insediamenti strategici di preminente interesse nazionale, al fine di fornire impulso e rilievo allo sviluppo energetico nazionale. In questa materia la Regione può somministrare criteri di localizzazione degli impianti di incenerimento, purché ciò non determini l'impossibilità di una loro localizzazione alternativa; pertanto, alla Regione non può essere consentito, anche nelle more della definizione dei criteri statali, di porre limiti assoluti di edificabilità degli impianti, né enunciare il proposito di eliminare gli inceneritori dal territorio regionale.

Sulla competenza esclusiva dello Stato della disciplina della gestione dei rifiuti, in quanto rientra nella materia della tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, v., ex multis, le citate sentenze nn. 54/2012, 244/2011, 33/2011, 331/2010, 278/2010, 61/2009, 10/2009.

Sulla competenza regionale in materia di localizzazione degli impianti di gestione dei rifiuti, v. le citate sentenze nn. 285/2013, 192/2011 e 278/2010.

Sul carattere di interesse strategico delle infrastrutture energetiche, quali ad esempio i gasdotti di importazione di gas dall'estero, i terminali di rigassificazione di GNL, gli stoccaggi di gas naturale e le infrastrutture della rete nazionale di trasporto del gas naturale, v. la citata sentenza n. 110/2016.

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Basilicata  27/01/2015  n. 4  art. 47  co. 4

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 2

Altri parametri e norme interposte

decreto legge  12/09/2014  n. 133  art. 35  

legge  11/11/2014  n. 164  art.