Sentenza 155/2016 (ECLI:IT:COST:2016:155)
Massima numero 38943
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GROSSI  - Redattore AMATO
Udienza Pubblica del  03/05/2016;  Decisione del  03/05/2016
Deposito del 24/06/2016; Pubblicazione in G. U. 29/06/2016
Massime associate alla pronuncia:  38944  38945  38946  38947


Titolo
Bilancio e contabilità pubblica - Legge di stabilità 2015 - Copertura finanziaria degli incentivi per le assunzioni di lavoratori a tempo indeterminato, attraverso la riprogrammazione delle risorse del Fondo di rotazione per le politiche comunitarie, originariamente destinate agli interventi del Piano di azione coesione, che risultino non ancora impegnate alla data del 30 settembre 2014 - Ricorso della Regione Campania - Asserita riduzione del complesso delle risorse destinate a sostenere interventi per lo sviluppo delle aree sottoutilizzate - Insussistenza - Possibilità per il legislatore di ripartire le risorse finanziarie secondo la destinazione più consona in rapporto ai mutamenti del quadro di politica economica - Non fondatezza della questione.

Testo

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 122, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, impugnato, in riferimento all'art. 119, quinto comma, Cost., dalla Regione Campania, che provvede alla copertura finanziaria degli incentivi per le assunzioni di lavoratori a tempo indeterminato, di cui ai precedenti commi 118 e 121, attraverso la riprogrammazione delle risorse del Fondo di rotazione per le politiche comunitarie, originariamente destinate agli interventi del Piano di azione coesione, che risultino non ancora impegnate alla data del 30 settembre 2014. Non costituisce motivo di lesione del parametro menzionato il fatto che le risorse in esame non siano indirizzate a favore dei medesimi territori sottoutilizzati, e con la medesima percentuale di riparto prevista per il Fondo per lo sviluppo e la coesione (80 per cento per le aree del Mezzogiorno e 20 per cento per le aree del Centro-Nord). Come chiarito nella sentenza n. 196 del 2015, infatti, il suddetto criterio percentuale non ha alcun valore costituzionale, potendo leggi ordinarie successive modificare le disposizioni che disciplinano la destinazione del Fondo, anche ripartendone diversamente le risorse, ovvero non applicando alcuna percentuale di riparto. Inoltre, trattandosi di risorse statali, non ancora utilizzate, possono ricevere, sulla base di una rinnovata valutazione delle esigenze di finanza pubblica, una nuova destinazione ritenuta più consona in rapporto al mutato quadro di politica economica.

Sul mancato riconoscimento del valore costituzionale, neppure indiretto, del criterio percentuale di riparto previsto per il Fondo per lo sviluppo e la coesione (80 per cento per le aree del Mezzogiorno e 20 per cento per le aree del Centro-Nord), v. la citata sentenza n. 196/2015.

Sulla possibilità che le risorse del Fondo di rotazione possano ricevere, laddove non ancora utilizzate, una nuova destinazione ritenuta più consona in rapporto al mutato quadro di politica economica, sulla base di una rinnovata valutazione delle esigenze di finanza pubblica, v. la citata sentenza n. 207/2011.

Atti oggetto del giudizio

legge  23/12/2014  n. 190  art. 1  co. 122

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 119  co. 5

Altri parametri e norme interposte