Sentenza 155/2016 (ECLI:IT:COST:2016:155)
Massima numero 38944
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GROSSI  - Redattore AMATO
Udienza Pubblica del  03/05/2016;  Decisione del  03/05/2016
Deposito del 24/06/2016; Pubblicazione in G. U. 29/06/2016
Massime associate alla pronuncia:  38943  38945  38946  38947


Titolo
Bilancio e contabilità pubblica - Legge di stabilità 2015 - Copertura finanziaria degli incentivi per le assunzioni di lavoratori a tempo indeterminato, attraverso la riprogrammazione delle risorse del Fondo di rotazione per le politiche comunitarie, originariamente destinate agli interventi del Piano di azione coesione, che risultino non ancora impegnate alla data del 30 settembre 2014 - Ricorso della Regione Puglia - Ius superveniens satisfattivo delle pretese della ricorrente - Normativa medio tempore non applicata - Cessazione della materia del contendere.

Testo
È cessata la materia del contendere relativamente alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 122, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, impugnato dalla Regione Puglia, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 11, 117, primo comma, e 119, primo comma, Cost., che - nel prevedere la riprogrammazione delle risorse del Fondo di rotazione per le politiche comunitarie, originariamente destinate agli interventi del Piano di azione coesione, destinandole alla copertura finanziaria degli incentivi per le assunzioni di lavoratori a tempo indeterminato - faceva riferimento alle risorse che risultavano non impegnate alla data del 30 settembre 2014. Nelle more del giudizio la disposizione impugnata è stata modificata dall'art. 7, comma 9-sexies, del d.l. n. 78 del 2015, che ha sostituito le censurate parole «alla data del 30 settembre 2014» con le parole «alla data di entrata in vigore della presente legge». A seguito del suddetto intervento normativo risultano integrate le due condizioni richieste dalla consolidata giurisprudenza costituzionale affinchè possa essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, in quanto la nuova disciplina è completamente satisfattiva delle pretese della ricorrente e le norme previgenti non hanno ricevuto medio tempore applicazione. Resta assorbita da tale decisione anche l'istanza di sospensione cautelare formulata dalla stessa Regione ricorrente.

Atti oggetto del giudizio

legge  23/12/2014  n. 190  art. 1  co. 122

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3  co. 1

Costituzione  art. 11

Costituzione  art. 117  co. 1

Costituzione  art. 119  co. 1

Altri parametri e norme interposte