Bilancio e contabilità pubblica - Legge di stabilità 2015 - Copertura finanziaria degli incentivi per le assunzioni di lavoratori a tempo indeterminato, attraverso la riprogrammazione delle risorse del Fondo di rotazione per le politiche comunitarie, originariamente destinate agli interventi del Piano di azione coesione, che risultino non ancora impegnate alla data del 30 settembre 2014 - Destinazione delle relative risorse al bilancio dello Stato - Previsione che il Gruppo di azione coesione individui le specifiche linee di intervento oggetto della riprogrammazione - Ricorso della Regione Siciliana - Evocazione di parametri non motivata - Inammissibilità delle questioni.
Sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 122, 123 e 124, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 - impugnati, in riferimento agli artt. 81, sesto comma, e 119, primo e sesto comma, Cost., anche in relazione all'art. 10 della l. cost. n. 3 del 2001, dalla Regione siciliana - che prevedono la copertura finanziaria degli incentivi per le assunzioni di lavoratori a tempo indeterminato (attraverso la riprogrammazione delle risorse del fondo di rotazione per le politiche comunitarie, originariamente destinate agli interventi del piano di azione coesione, che risultino non ancora impegnate alla data del 30 settembre 2014), la destinazione delle relative risorse al bilancio dello Stato nonché la statuizione che il gruppo di azione coesione individui le specifiche linee di intervento oggetto della riprogrammazione. La Regione ricorrente, infatti, si è limitata a lamentare la violazione degli evocati parametri costituzionali da parte delle disposizioni impugnate in modo meramente assertivo.
Sull'inammissibilità del ricorso per mera assertività delle censure prospettate, v., ex multis, le citate sentenze nn. 184/2012, 185/2011, 129/2011, 114/2011, 68/2011, 278/2010 e 45/2010.