Bilancio e contabilità pubblica - Legge di stabilità 2015 - Copertura finanziaria degli incentivi per le assunzioni di lavoratori a tempo indeterminato, attraverso la riprogrammazione delle risorse del Fondo di rotazione per le politiche comunitarie, originariamente destinate agli interventi del Piano di azione coesione, che risultino non ancora impegnate alla data del 30 settembre 2014 - Destinazione delle relative risorse al bilancio dello Stato - Previsione che il Gruppo di azione coesione individui le specifiche linee di intervento oggetto della riprogrammazione - Ricorso della Regione Siciliana - Asserita violazione della potestà amministrativa regionale - Insussistenza - Risorse del bilancio statale non ancora impegnate, legittimamente programmabili dallo Stato e non suscettibili di essere utilizzate dalle Regioni - Non fondatezza delle questioni.
Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 122, 123 e 124, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 - impugnati, in riferimento agli artt. 3 e 97, primo e secondo comma, Cost., dalla Regione siciliana - che prevedono la copertura finanziaria degli incentivi per le assunzioni di lavoratori a tempo indeterminato (attraverso la riprogrammazione delle risorse del fondo di rotazione per le politiche comunitarie, originariamente destinate agli interventi del piano di azione coesione, che risultino non ancora impegnate alla data del 30 settembre 2014), la destinazione delle relative risorse al bilancio dello Stato nonché la statuizione che il gruppo di azione coesione individui le specifiche linee di intervento oggetto della riprogrammazione. Poiché la prevista riduzione del fondo statale ha ad oggetto risorse «non impegnate», è legittimo provvedere ad una loro diversa utilizzazione in quanto si tratta di somme ancora legittimamente programmabili dallo Stato. Non risulta disatteso, inoltre, il principio di territorialità, sancito nell'Accordo sottoscritto il 3 novembre 2011 tra il Governo e i Presidenti delle otto Regioni meridionali. Infatti, il criterio percentuale previsto dall'accordo stesso non ha alcun valore costituzionale, potendo leggi ordinarie successive modificare le disposizioni che disciplinano la destinazione del Fondo, anche ripartendone diversamente le risorse, ovvero non applicando alcuna percentuale di riparto.
Sulla legittimità di norme legislative statali che, incidendo su somme iscritte in fondi statali, provvedono ad una diversa utilizzazione di risorse "non impegnate o programmate", v. le citate sentenze nn. 207/2011 e 16/2010.
Sul mancato riconoscimento del valore costituzionale, neppure indiretto, del criterio percentuale di riparto previsto per il Fondo per lo sviluppo e la coesione (80 per cento per le aree del Mezzogiorno e 20 per cento per le aree del Centro-Nord), v. la citata sentenza n. 196/2015.