Bilancio e contabilità pubblica - Legge di stabilità 2015 - Riprogrammazione delle risorse del Fondo di rotazione per le politiche comunitarie, originariamente destinate agli interventi del Piano di azione coesione, che risultino non ancora impegnate alla data del 30 settembre 2014 - Previsione che il Gruppo di azione coesione individui le specifiche linee di intervento oggetto della riprogrammazione - Ricorso della Regione Siciliana - Asserita violazione del principio di leale collaborazione per il mancato coinvolgimento della Regione - Insussistenza - Non applicabilità del principio in relazione all'esercizio di una competenza statale non incidente su competenze regionali - Non fondatezza della questione.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 123, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 - impugnato, in riferimento all'art. 120 Cost., dalla Regione siciliana - che prevede che il gruppo di azione coesione individui le specifiche linee di intervento oggetto della riprogrammazione delle risorse del fondo di rotazione per le politiche comunitarie (originariamente destinate agli interventi del piano di azione coesione, che risultino non ancora impegnate alla data del 30 settembre 2014) da destinare alla copertura finanziaria degli incentivi per le assunzioni di lavoratori a tempo indeterminato. Nel caso in esame, poiché sussiste la competenza statale a disciplinare il fondo senza incidere su alcuna competenza della Regione, non risulta applicabile l'invocato principio di leale collaborazione, anche in considerazione del fatto che esso, in quanto non rispondente ad una finalità costituzionalmente vincolata, può essere derogato in casi particolari dal legislatore statale.
Sulla procedura pattizia nella regolamentazione dei rapporti tra lo Stato e le autonomie speciali, v. le citate sentenze nn. 155/2015, 46/2015, 193/2012, 118/2012 e 353/2004.
Sulla possibilità per il legislatore statale di derogare, in casi particolari, al principio pattizio nella regolamentazione dei rapporti tra lo Stato e le autonomie speciali in quanto non rispondente ad una finalità costituzionalmente vincolata, v. le citate sentenze nn. 46/2015, 23/2014 e 193/2012.
Sulla inapplicabilità del principio di leale collaborazione nella regolamentazione dei rapporti tra lo Stato e le autonomie speciali, laddove sussiste una competenza statale che non incide su quella della Regione, v. le citate sentenze nn. 196/2015, 273/2013 e 297/2012.