Energia - Norme della Regione Toscana - Ricerca geotermica - Attribuzione alla Giunta regionale del compito di stabilire con deliberazione il numero massimo dei pozzi esplorativi da assentire e i criteri e i parametri per la loro corretta distribuzione sul territorio - Ricorso del Governo - Asserita violazione del principio di leale collaborazione e del vincolo di osservanza degli obblighi internazionali e del diritto comunitario, in riferimento alla sospensione dei procedimenti per il rilascio dei permessi di ricerca geotermica e delle relative proroghe - Censure non supportate da alcuna motivazione - Inammissibilità della questione.
E' inammissibile, per assenza di motivazione delle censure, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, della legge della Regione Toscana 16 febbraio 2015, n. 17 - promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri in riferimento all'art. 117, commi primo e terzo, Cost., e al principio di leale collaborazione - nella parte in cui, per i territori interessati dai permessi di ricerca geotermica, demanda alla Giunta regionale l'approvazione di una deliberazione volta a fissare il numero massimo dei pozzi esplorativi da assentire e i criteri e i parametri per la loro corretta distribuzione sul territorio stesso. Infatti, il ricorrente si duole della illegittimità della temporanea sospensione dei procedimenti, precetto, questo, recato dal solo comma 2. Nessuna effettiva doglianza risulta, per contro, rivolta al comma 1.
Sull'inammissibilità del ricorso per assenza di motivazione a supporto delle censure, v., ex multis, le citate sentenze nn. 218/2015, 82/2015 e 259/2014.