Energia - Norme della Regione Toscana - Sospensione dei procedimenti per il rilascio dei permessi di ricerca geotermica e delle relative proroghe, nonché degli atti di assenso per la realizzazione dei pozzi esplorativi e degli atti ad essi preordinati relativi all'alta e alla media entalpia, fino all'intervenuta determinazione del numero massimo di pozzi esplorativi assentibili e dei relativi criteri di distribuzione territoriale, e comunque non oltre sei mesi dall'entrata in vigore della legge regionale - Ricorso del Governo - Ritenuto contrasto con il termine massimo di novanta giorni fissato per la conclusione del procedimento di autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili - Asserita violazione della competenza legislativa statale nella materia concorrente della produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia - Asserita violazione del principio di leale collaborazione - Insussistenza - Inconferenza del parametro interposto evocato - Erroneità del presupposto interprativo - Non fondatezza della questione.
Non è fondata, per inconferenza del parametro interposto e per erroneità del presupposto interpretativo, la questione di legittimità costituzionale - promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri in riferimento all'art. 117, commi primo e terzo, Cost., e al principio di leale collaborazione - dell'art. 1, comma 2, della legge della Regione Toscana 16 febbraio 2015, n. 17, che prevede la sospensione dei procedimenti per il rilascio dei permessi di ricerca geotermica e delle relative proroghe, nonché degli atti di assenso per la realizzazione dei pozzi esplorativi e degli atti ad essi preordinati relativi all'alta e alla media entalpia, fino all'intervenuta determinazione del numero massimo di pozzi esplorativi assentibili e dei relativi criteri di distribuzione territoriale, e comunque non oltre sei mesi dall'entrata in vigore della legge regionale medesima. In primo luogo, non sussiste l'asserito contrasto della disposizione denunciata con il termine massimo di novanta giorni fissato dall'art. 12, comma 4, del d.lgs. n. 387 del 2003, il quale reca un principio fondamentale della materia, di competenza legislativa concorrente, della «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia». Infatti, la disposizione invocata a parametro interposto regola il procedimento di autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, ivi comprese le risorse geotermiche, non già il diverso procedimento volto al rilascio del permesso di ricerca di queste ultime, cui si applica il più lungo termine di duecentoquaranta giorni fissato dall'art. 9, comma 1, del d.P.R. n. 485 del 1994. Sotto altro profilo − laddove si ritenga che la sospensione degli atti di assenso si riferisca anche «al rilascio dell'intesa regionale» prevista per i permessi di ricerca per impianti pilota - nemmeno sussiste l'asserita violazione della competenza statale di principio nella materia della «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia», nonché del principio di leale collaborazione. Infatti, il preambolo della stessa legge regionale censurata e gli artt. 15 e 16 del d.P.R. n. 395 del 1991 rendono evidente che il riferimento della disposizione impugnata agli atti di assenso per pozzi esplorativi e agli atti preordinati va letto come richiamo, non già agli atti di assenso necessari per la realizzazione degli impianti pilota di competenza statale, ma a quelli che devono essere richiesti dai titolari dei permessi di ricerca di competenza regionale.
Sulla non fondatezza della questione per inconferenza del parametro interposto invocato, v. le citate sentenze nn. 298/2013, 255/2013 e 263/2012; ordinanze nn. 31/2013, 84/2011, 286/2010 e 77/2010.
Sulla natura di principio fondamentale nella materia concorrente dell'energia dell'art. 12, comma 4, del d.lgs. n. 387 del 2003, ispirato alle regole della semplificazione amministrativa e della celerità, garantendo, in modo uniforme sull'intero territorio nazionale, la conclusione entro un termine definito del procedimento autorizzativo, v. le citate sentenze nn. 189/2014, 192/2011, 124/2010, 364/2006, 383/2005 e 336/2005.
Per l'affermazione secondo cui la prospettazione della censura in termini dubitativi nei giudizi in via principale non comporta l'inammissibilità delle questioni sollevate, v. la citata sentenza n. 23/2014.
Per il costante orientamento della Corte secondo cui la questione di legittimità costituzionale promossa in via principale è ammissibile anche quando la richiesta di illegittimità costituzionale di una norma di legge, accompagnata dall'indicazione del vizio denunciato, sia prospettata in base alla tesi interpretativa prescelta dal ricorrente, v., ex multis, sentenze nn. 62/2012, 412/2001, 244/1997, 482/1991 e 19/1956.