Energia - Norme della Regione Toscana - Sospensione dei procedimenti per il rilascio dei permessi di ricerca geotermica e delle relative proroghe, nonché degli atti di assenso per la realizzazione dei pozzi esplorativi e degli atti ad essi preordinati relativi all'alta e alla media entalpia, fino all'intervenuta determinazione del numero massimo di pozzi esplorativi assentibili e dei relativi criteri di distribuzione territoriale, e comunque non oltre sei mesi dall'entrata in vigore della legge regionale - Ricorso del Governo - Asserita violazione del vincolo di osservanza degli obblighi internazionali e del diritto comunitario - Genericità delle censure riferite ai parametri interposti, indicati con rinvio all'intero corpo di due direttive comunitarie e di un trattato internazionale - Inammissibilità della questione.
E' inammissibile, per genericità della censura, la questione di legittimità costituzionale - promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., in relazione agli obblighi internazionali e comunitari rispettivamente fissati dal Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, e dalle direttive 27 settembre 2001, n. 2001/77/CE e 23 aprile 2009, n. 2009/28/CE - dell'art. 1, comma 2, della legge della Regione Toscana 16 febbraio 2015, n. 17, che prevede la sospensione dei procedimenti per il rilascio dei permessi di ricerca geotermica e delle relative proroghe, nonché degli atti di assenso per la realizzazione dei pozzi esplorativi e degli atti ad essi preordinati relativi all'alta e alla media entalpia, fino all'intervenuta determinazione del numero massimo di pozzi esplorativi assentibili e dei relativi criteri di distribuzione territoriale. Il ricorrente, infatti, non ha indicato i parametri interposti, limitandosi ad un rinvio all'intero corpo di due direttive comunitarie e di un trattato internazionale.
Sull'inammissibilità per genericità delle censure, non avendo il ricorrente indicato i parametri interposti, v. le citate sentenze nn. 251, n. 218/2015, 176/2015, 259/2014, 23/2014, 11/2014, 41/2013, 199/2012, 105/2009, 120/2008 e 51/2006.