Polizia (forze di) - Polizia penitenziaria - Promozione per merito straordinario alla qualifica di vice sovrintendente - Decorrenza giuridica dalla data nella quale si è verificato il fatto che vi ha dato luogo - Allineamento a quella più favorevole riconosciuta al personale che ha conseguito la medesima qualifica all'esito di selezione o concorso successivi alla data del verificarsi del fatto - Omessa previsione - Violazione dei principi di eguaglianza e di imparzialità dell'azione amministrativa - Illegittimità costituzionale in parte qua. (Classif. 180006).
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 97 Cost., l’art. 54, comma 1, del d.lgs. n. 443 del 1992 nella parte in cui non prevede l’allineamento della decorrenza giuridica della qualifica di vice sovrintendente promosso per merito straordinario a quella più favorevole riconosciuta al personale che ha conseguito la medesima qualifica all’esito della selezione o del concorso successivi alla data del verificarsi del fatto. La disposizione censurata dal TAR Piemonte – in ragione della quale le promozioni per merito straordinario decorrono dalla data nella quale si è verificato il fatto che vi ha dato luogo – viola il principio di eguaglianza; la retroattività giuridica nella qualifica, riconosciuta come trattamento più favorevole solo ai vice sovrintendenti nominati mediante selezione o concorso, determina infatti uno “scavalcamento” rispetto a chi già la possiede, per merito straordinario, da un momento anteriore. La disposizione viola anche il principio di imparzialità dell’azione ammnistrativa poiché, in ragione di tale meccanismo, l’amministrazione tratta in modo ingiustificatamente diverso situazioni simili, dando luogo a un trattamento meno favorevole per i vice sovrintendenti promossi per merito straordinario rispetto a quelli che successivamente hanno avuto accesso alla medesima qualifica per concorso. (Precedente: S. 224/2020 - mass. 42758).