Bilancio e contabilità pubblica - Legge di stabilità 2015 - Riassetto del personale delle Città metropolitane e delle Province delle Regioni ordinarie successivo al riordino delle funzioni di cui alla legge n. 56 del 2014 - Ricorso della Regione Veneto - Evocazione di parametri estranei al riparto delle competenze - Difetto di motivazione circa la ridondanza delle asserite violazioni sulle competenze regionali - Inammissibilità della questione.
È inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 421, 422, 423 e 427, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, impugnato dalla Regione Veneto, in riferimento agli artt. 3 e 35 Cost., in quanto - nel dettare disposizioni sul riassetto del personale delle Città metropolitane e delle Province delle Regioni ordinarie in attuazione della riforma organica degli enti territoriali di area vasta operata dalla legge n. 56 del 2014 - prescrive un taglio della dotazione organica che comporterebbe la necessità di collocare in mobilità personale delle Province, anche destinato alle funzioni fondamentali, ammettendo, tra l'altro, la possibilità del mancato riassorbimento di quello in soprannumero. La censura è, infatti, priva di motivazione circa la ridondanza delle asserite violazioni sulle competenze ritenute lese e sulle ragioni della lamentata lesione.
Sulla necessità, a pena di inammissibilità, che le censure regionali riferite a parametri extracompetenziali motivino circa la ridondanza delle asserite violazioni sulle attribuzioni ritenute lese e sulle ragioni della lamentata lesione, v., ex plurimis, da ultimo, le citate sentenze nn. 43/2016, 29/2016, 251/2015, 153/2015, 89/2015 e 13/2015.