Bilancio e contabilità pubblica - Legge di stabilità 2015 - Dotazione organica delle Città metropolitane e delle Province delle Regioni ordinarie - Riduzione in misura pari al 30 e al 50 per cento della spesa del personale di ruolo alla data di entrata in vigore della legge n. 56 del 2014 - Ricorso della Regione Puglia - Evocazione di parametri estranei al riparto delle competenze - Difetto di motivazione circa la ridondanza delle asserite violazioni sulle competenze regionali - Inammissibilità della questione.
È inammissibile la questione di legittimità costituzionale - promossa dalla Regione Puglia in riferimento agli artt. 81, sesto comma, Cost., 5, comma 1, lett. e), della legge costituzionale n. 1 del 2012 e 9, comma 5, della legge n. 243 del 2012 - dell'art. 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il quale dispone che la dotazione organica delle Città metropolitane e delle Province delle Regioni ordinarie è ridotta in misura pari al 30 e al 50 per cento della spesa del personale di ruolo alla data di entrata in vigore della legge n. 56 del 2014, tenuto conto delle funzioni attribuite ai predetti enti dalla medesima legge. La censura - basata sull'asserito contrasto della norma de qua con il citato art. 9, comma 5, che consente alla legge statale ordinaria di imporre ulteriori obblighi agli enti territoriali solo sulla base di criteri analoghi a quelli previsti per le amministrazioni statali e tenendo conto di parametri di virtuosità - si presenta, infatti, del tutto carente di motivazione in ordine alla ridondanza delle asserite violazioni sulle competenze che si presumono violate. In ogni caso, in presenza di una riforma globale delle Province e delle Città metropolitane (legge n. 56 del 2014), gli obblighi che ne derivano non sono comparabili con quelli imposti in un quadro di stabilità dell'assetto istituzionale.
Sulla necessità, a pena di inammissibilità, che le censure regionali riferite a parametri extracompetenziali motivino circa la ridondanza delle asserite violazioni sulle attribuzioni che si presumono violate, v., da ultimo, le citate sentenze nn. 43/2016 e 29/2016.