Sentenza 159/2016 (ECLI:IT:COST:2016:159)
Massima numero 38955
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GROSSI  - Redattore CORAGGIO
Udienza Pubblica del  04/05/2016;  Decisione del  04/05/2016
Deposito del 07/07/2016; Pubblicazione in G. U. 13/07/2016
Massime associate alla pronuncia:  38953  38954


Titolo
Bilancio e contabilità pubblica - Legge di stabilità 2015 - Riassetto del personale delle Città metropolitane e delle Province delle Regioni ordinarie successivo al riordino delle funzioni di cui alla legge n. 56 del 2014 - Ricorsi delle Regioni Campania, Lombardia, Puglia e Veneto - Asserita violazione della competenza legislativa residuale nella materia "organizzazione amministrativa degli enti locali" e, in subordine, della competenza legislativa regionale nella materia concorrente del coordinamento della finanza pubblica - Asserita irragionevolezza - Asserita violazione dei principi di sussidiarietà e adeguatezza - Asserita violazione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione - Insussistenza - Intervento finalizzato ad imprimere uniformità e ad accelerare la realizzazione del nuovo assetto istituzionale degli enti locali disegnato dalla legge n. 56 del 2014, riservato alla competenza esclusiva statale - Non fondatezza delle questioni.

Testo

Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale - promosse dalle Regioni Campania, Lombardia, Puglia e Veneto in relazione agli artt. 3, 5, 97, 114, 117, 118, 119 e 120 Cost. - dell'art. 1, commi 421, 422, 423 e 427, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che detta disposizioni sul riassetto del personale delle Città metropolitane e delle Province delle Regioni ordinarie in attuazione della riforma organica degli enti territoriali di area vasta operata dalla legge n. 56 del 2014. Tale legge è espressiva della competenza statale esclusiva di cui all'art. 117, secondo comma, lett. p), Cost. e, con specifico riferimento alle Città metropolitane, di quella ex art. 114 Cost. Anche la contestata disciplina del personale, che rappresenta uno dei fondamentali passaggi attuativi della riforma, deve farsi rientrare nella stessa competenza esclusiva in materia di organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane, anziché nella competenza regionale residuale sull'organizzazione amministrativa degli enti locali ovvero nella competenza concorrente sul coordinamento della finanza pubblica. La riduzione del personale, asseritamente slegata dal riordino delle funzioni e in deroga al percorso tracciato dalla legge n. 56 del 2014 e dal d.P.C.m. 26 settembre 2014, si colloca in un contesto caratterizzato dall'incompleta realizzazione del nuovo assetto funzionale e dall'eterogeneità delle soluzioni prescelte a livello regionale. Pertanto, il legislatore statale ha ritenuto necessario imprimere una spinta acceleratoria ed assicurare l'uniformità dei nuovi assetti istituzionali, non avvalendosi del previsto potere sostitutivo, ma optando per una soluzione meno invasiva, che si limita a porre dei paletti indiretti alla nuova aggregazione delle funzioni, attraverso la distribuzione del personale e della relativa spesa, e salvaguarda il potere di intervento delle Regioni sull'individuazione delle funzioni non fondamentali e sulla loro allocazione. Infatti, a conclusione del processo di ridistribuzione delle risorse, le Regioni potranno affidare le dette funzioni alle Città metropolitane, alle Province e agli altri enti locali tramite deleghe e convenzioni, disponendo contestualmente l'assegnazione del personale ed assumendo i relativi oneri finanziari. L'impugnata disciplina non determina, inoltre, una riduzione del personale irragionevolmente aprioristica, poiché la legge n. 56 del 2014 ha già individuato le funzioni fondamentali di Province e Città metropolitane e sulla base di tale operazione sono state quantificate le necessarie risorse umane e materiali; e, in assenza di dati specifici offerti dalle ricorrenti, non rende impossibile lo svolgimento delle funzioni fondamentali. L'intervento dello Stato è altresì finalizzato ad evitare che l'utilizzo ampio dei principi di sussidiarietà e adeguatezza porti a conservare in capo agli enti intermedi una porzione notevole delle funzioni non fondamentali, in contrasto con la consolidata prospettiva della soppressione o del ridimensionamento delle Province. La riduzione indifferenziata della dotazione organica, riguardante il personale nel suo complesso, senza alcun riferimento o limitazione in base alle funzioni cui esso è adibito e senza tener conto delle diverse realtà, non è discriminatoria se si considera che la portata della riforma, non rispondente a logiche di premialità, e la necessità di una disciplina uniforme rendono evidente l'impossibilità di dare rilievo a presunte specificità territoriali. Il menzionato d.P.C.M. prevede poi che le amministrazioni interessate al riordino individuino il personale attenendosi, in particolare, al criterio dello svolgimento, in via prevalente, di compiti correlati alle funzioni oggetto di trasferimento, ferma restando la possibilità che ad un così significativo riassetto segua un adeguato percorso di riqualificazione. La previsione che anche i Comuni possano delegare o affidare funzioni amministrative alle Città metropolitane e alle Province non lede l'art. 118, secondo comma, Cost., che riserva alla legge tale potere. Infatti, la norma si limita a disciplinare le modalità di assegnazione del personale e nulla lascia intendere che eventuali iniziative dei Comuni non presuppongano un'espressa statuizione legislativa regionale.

Sull'organicità della riforma degli enti territoriali di area vasta operata dalla legge n. 56 del 2014, v. la citata sentenza n. 50/2015.

Sull'ammissibilità di questioni promosse in via cautelativa ed ipotetica, sulla base di interpretazioni prospettate dalla parte ricorrente soltanto come possibili, v. le seguenti citate decisioni: sentenze nn. 298/2012, 412/2004 e 228/2003; ordinanza n. 159/2015.

Atti oggetto del giudizio

legge  23/12/2014  n. 190  art. 1  co. 421

legge  23/12/2014  n. 190  art. 1  co. 422

legge  23/12/2014  n. 190  art. 1  co. 423

legge  23/12/2014  n. 190  art. 1  co. 427

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 5

Costituzione  art. 97

Costituzione  art. 114

Costituzione  art. 117

Costituzione  art. 118

Costituzione  art. 119

Costituzione  art. 120

Altri parametri e norme interposte