Sentenza 160/2016 (ECLI:IT:COST:2016:160)
Massima numero 38956
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GROSSI  - Redattore CARTABIA
Udienza Pubblica del  17/05/2016;  Decisione del  17/05/2016
Deposito del 07/07/2016; Pubblicazione in G. U. 13/07/2016
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Enti locali - Servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica - Obbligo per gli enti locali di partecipare agli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei, sanzionato con la previsione di poteri sostitutivi in capo al Presidente della regione - Ricorso della Regione Veneto - Asserita violazione della competenza legislativa regionale residuale in materia di servizi pubblici locali - Asserita violazione dei principi di ragionevolezza, sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza per il mancato impiego dello strumento convenzionale, quale idoneo criterio organizzativo per la cooperazione tra gli enti locali - Asserita irragionevolezza per contrasto con il processo di riordino istituzionale delle Province - Insussistenza - Disciplina riconducibile all'ambito del coordinamento della finanza pubblica e della tutela della concorrenza - Non fondatezza delle questioni.

Testo

Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale - promosse dalla Regione Veneto in riferimento agli artt. 117, commi terzo e quarto, 118 e 123 Cost., nonché all'art. 3, comma 2, dello Statuto - dell'art. 1, comma 609, lett. a), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che, modificando il comma 3-bis del d.l. n. 138 del 2011 (convertito con modificazioni in legge n. 148 del 2011), prevede che gli enti locali partecipino obbligatoriamente agli enti istituiti o designati per il governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali, al fine di organizzare lo svolgimento dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica; cosicché, in caso di mancata adesione, assegna al Presidente di Regione (previa diffida all'ente locale), i relativi poteri sostitutivi. La disposizione impugnata mira a migliorare i risultati di gestione dei servizi pubblici locali indicati, promuovendo processi di aggregazione. Essa trova pertanto un duplice fondamento, perché da un lato esprime un forma di coordinamento della finanza pubblica, dall'altro tutela la concorrenza. Sotto il primo profilo, l'autonomia comunale non implica una riserva intangibile di funzioni, né esclude che il legislatore competente possa modulare gli spazi dell'autonomia municipale a fronte di esigenze generali che giustifichino ragionevolmente la limitazione di funzioni già assegnate agli enti locali. Le norme che prevedono la loro partecipazione ad autorità d'ambito alle quali sia trasferito l'esercizio di competenze in materia di servizi pubblici non ne ledono pertanto l'autonomia amministrativa, in quanto si limitano a razionalizzarne le modalità di esercizio, al fine di superare la frammentazione nella gestione, e sempre che sia preservato uno specifico ruolo per gli enti titolari di autonomia costituzionalmente garantita, nella forma della partecipazione agli organismi con poteri decisionali, o ai relativi processi deliberativi. Né può sostenersi l'irragionevolezza e l'oscurità della disposizione censurata, che pur richiamando l'art. 1, comma 90, della l. n. 56 del 2014 (che rafforza il ruolo delle Province, attribuendogli il compito di organizzare i servizi pubblici locali, prima assegnato a enti o agenzie soppressi) lo contraddirebbe. Se, in linea di principio, possono risultare costituzionalmente illegittime - per irragionevolezza ridondante sulle attribuzioni regionali - norme statali dal significato ambiguo, tali da porre le Regioni in una condizione di obiettiva incertezza, è pur sempre possibile conciliare le due disposizioni, attraverso una lettura sistematica, rispettosa della ratio di entrambe. Infatti, nulla impedisce alle Regioni, nei casi in cui optino per ambiti o bacini di dimensioni provinciali (o, eccezionalmente, sub-provinciali), di conformarsi a quanto previsto dall'art. 1, comma 90, della legge n. 56 del 2014, vale a dire di designare come enti di governo, titolari delle relative funzioni di organizzazione, le Province, secondo i principi di adeguatezza e sussidiarietà. Quanto al profilo della tutela della concorrenza, la legittimità della norma impugnata deriva dal riconoscimento allo Stato della competenza a disciplinare il regime dei servizi pubblici locali per gli aspetti che hanno una diretta incidenza sul mercato e sono strettamente funzionali alla gestione unitaria, e a superare situazioni di frammentazione, garantendo la competitività e l'efficienza dei relativi mercati. La ricorrente non offre argomenti che inducano a ritenere che la norma non rispetti i criteri di proporzionalità e adeguatezza, ritenuti essenziali per definire il legittimo ambito di operatività della competenza statale quando viene in rilievo la tutela della concorrenza.

Sulla qualificazione della disciplina statale della gestione dei servizi pubblici locali a rilevanza economica come principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, v., analogamente a quanto ritenuto in relazione ad altri, sia pure differenti, istituti di cooperazione tra enti locali, le citate sentenze nn. 44/2014 e 22/2014.

Sulla competenza statale relativa alla tutela della concorrenza riguardo la disciplina dei servizi pubblici, per gli aspetti che hanno una diretta incidenza sul mercato e sono strettamente funzionali alla gestione unitaria, ivi compresa la disciplina degli ambiti territoriali ottimali e delle relative autorità di governo, soprattutto quando essa sia finalizzata a superare situazioni di frammentazione e a garantire la competitività e l'efficienza dei relativi mercati, v. la citate sentenze nn. 134/2013, 46/2013, 128/2011 e 325/2010.

Sulla necessità che le norme statali a tutela della concorrenza rispettino i criteri di proporzionalità e adeguatezza, la cui eventuale mancanza va adeguatamente motivata v., ex plurimis, le citate sentenze nn. 443/2007, e 14/2004.

Sull'autonomia dei Comuni, che non implica una riserva intangibile di funzioni, v. la citata sentenza n. 286/1997; sulla conseguente legittimità delle norme che prevedono la partecipazione degli enti locali ad autorità d'ambito alle quali sia trasferito l'esercizio di competenze in materia di servizi pubblici, v. la citata sentenza n. 246/2009.

Sulla necessità, qualora si opti per l'esercizio delle funzioni comunali mediante organismi associativi, di preservare uno specifico ruolo agli enti locali titolari di autonomia costituzionalmente garantita, v. la citata sentenza n. 50/2013.

Sull'irragionevolezza delle norme statali dal significato ambiguo, tali da ridondare negativamente sulle prerogative di autonomia delle Regioni, poste in tal modo in una condizione di obiettiva incertezza, v. le citate sentenze n. 200/2012 e 326/2010.

Sulla competenza delle Regioni, qualora istituiscano ambiti o bacini territoriali provinciali per la gestione dei servizi locali, di designare le Province come enti di governo, sopprimendo, nel contempo, enti e agenzie alle quali sia stato demandato in precedenza l'esercizio delle stesse funzioni, senza che ciò leda l'autonomia comunale, v. la citata sentenza n. 50/2015.

Atti oggetto del giudizio

legge  23/12/2014  n. 190  art. 1  co. 609

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 3

Costituzione  art. 117  co. 4

Costituzione  art. 118

Costituzione  art. 123

Altri parametri e norme interposte

statuto regione Veneto    n.   art. 3    co. 2