Sentenza 161/2016 (ECLI:IT:COST:2016:161)
Massima numero 38957
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GROSSI  - Redattore CARTABIA
Udienza Pubblica del  14/06/2016;  Decisione del  14/06/2016
Deposito del 07/07/2016; Pubblicazione in G. U. 13/07/2016
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Sanità pubblica - Norme della Regione Abruzzo - Strutture sanitarie non ospedaliere e non ambulatoriali in regime di accreditamento provvisorio - Erogazione di prestazioni in esecuzione di "Progetti Obiettivo" - Proroga sino al 31 dicembre 2015 - Ricorso del Governo - Ritenuto contrasto con la normativa statale che prevede il termine finale del 31 ottobre 2014 - Asserita violazione della competenza legislativa statale nella materia concorrente della tutela della salute - Insussistenza - Eccezionale imprescindibilità delle prestazioni (cure palliative e relativa assistenza domiciliare specialistica) e ragionevole delimitazione temporale della proroga - Non fondatezza della questione.

Testo

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8 della legge della Regione Abruzzo 8 gennaio 2015, n. 1, impugnato dal Presidente del Consiglio dei ministri - in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost., in relazione all'art. 1, comma 796, lett. t) della legge n. 296 del 2006) - nella parte in cui proroga sino al 31 dicembre 2015 la possibilità, per le strutture sanitarie non ospedaliere e non ambulatoriali in regime di accreditamento provvisorio, di erogare prestazioni socio sanitarie in esecuzione di «Progetti Obiettivo». Non sussiste l'asserito contrasto della disposizione denunciata con il termine massimo del 31 ottobre 2014 imposto - dalla citata norma statale recante principio fondamentale in materia di "tutela della salute" - per il passaggio delle strutture sanitarie dall'accreditamento provvisorio a quello definitivo. Infatti, la norma regionale limita la proroga alle sole strutture che erogano prestazioni inserite in «Progetti Obiettivo», e quindi sottoposte a un regime speciale dallo stesso legislatore statale, che ha disegnato allo scopo uno specifico procedimento di erogazione di fondi e di controllo dei risultati raggiunti. Tali peculiari caratteristiche giustificano dunque, alla luce del principio di ragionevolezza, la proroga prevista dal legislatore regionale. Essa rispetta, inoltre, la condizione di temporaneità stabilita dalla giurisprudenza costituzionale, posto che non si estende indefinitamente nel tempo. Infine, la proroga va applicata alle sole unità in possesso dei requisiti strutturali e organizzativi, stabiliti a garanzia del rispetto di livelli essenziali di qualità e sicurezza nell'erogazione della prestazione fornita. La congiunta presenza di tali caratteristiche - eccezionale imprescindibilità delle prestazioni da garantire, concordata anche con lo Stato, nonché ragionevole delimitazione temporale della proroga rispetto alla scadenza del termine generale e osservanza dei requisiti strutturali e organizzativi - consente di escludere che la disposizione regionale impugnata mascheri una inammissibile sanatoria di irregolarità e disfunzioni all'interno della Regione. Essa configura, invece, un'ipotesi di legittima deroga al termine statale.

Per il costante indirizzo giurisprudenziale della Corte sulla riconducibilità della materia dell'accreditamento delle strutture sanitarie alla potestà legislativa concorrente in materia di tutela della salute, v., ex multis, le citate sentenze nn. 132/ 2013, 292/2012 e 260/2012.

Nel senso di ritenere che il termine finale previsto dalla legislazione statale, all'art. 1, comma 796, lett. t), della legge n. 296 del 2006, per il passaggio dall'accreditamento provvisorio a quello definitivo, costituisce principio fondamentale della materia v., ex multis, sentenze nn. 292/2012 e 260/2012.

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Abruzzo  08/01/2015  n. 1  art. 8  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 3

Altri parametri e norme interposte

legge  27/12/2006  n. 296  art. 1    co. 796  lett. t)