Ordinanza 163/2016 (ECLI:IT:COST:2016:163)
Massima numero 38959
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GROSSI  - Redattore ZANON
Udienza Pubblica del  01/06/2016;  Decisione del  01/06/2016
Deposito del 07/07/2016; Pubblicazione in G. U. 13/07/2016
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Reati e pene - Disposizioni contenute in una legge delega, le quali abrogano o trasformano fattispecie incriminatrici in illecito amministrativo - Mancata previsione della immediata applicazione indipendentemente dalla successiva emanazione dei decreti legislativi di attuazione ovvero in loro mancanza - Applicazione delle sanzioni amministrative e civili a condotte tenute anteriormente alla loro entrata in vigore - Ius superveniens modificativo del quadro normativo di riferimento - Necessità di nuova valutazione in ordine alla rilevanza e alla non manifesta infondatezza delle questioni - Restituzione degli atti.

Testo
Sono restituiti al rimettente gli atti relativi alle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, sesto comma, del codice penale, impugnato, in riferimento agli artt. 3 e 25, secondo comma, Cost., nella parte in cui non prevede che le disposizioni contenute in una legge delega, le quali abrogano o trasformano fattispecie incriminatrici in illecito amministrativo, abbiano immediata applicazione, indipendentemente dalla successiva emanazione dei decreti legislativi di attuazione ovvero anche in loro mancanza; nonché dell'art. 2 della legge 28 aprile 2014, n. 67, impugnato, in riferimento all'art. 25, secondo comma, Cost., nella parte in cui non esclude l'applicabilità delle sanzioni amministrative e civili introdotte dalla legge in questione, in relazione a condotte tenute in epoca antecedente alla sua entrata in vigore. Successivamente alla pronuncia dell'ordinanza di rimessione, infatti, sono entrati in vigore i decreti legislativi di attuazione della delega di cui all'art. 2 della legge impugnata, che hanno determinato una decisiva trasformazione del quadro normativo di riferimento, alla luce del quale il giudice rimettente aveva sollevato le questioni di legittimità costituzionale. Va, quindi, disposta la restituzione degli atti al rimettente per una nuova valutazione in ordine alla rilevanza e alla non manifesta infondatezza delle questioni sollevate.

Atti oggetto del giudizio

codice penale    n.   art. 2  co. 6

legge  28/04/2014  n. 67  art. 2  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 25  co. 2

Altri parametri e norme interposte