Sentenza 76/2024 (ECLI:IT:COST:2024:76)
Massima numero 46102
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente BARBERA  - Redattore PATRONI GRIFFI
Udienza Pubblica del  19/03/2024;  Decisione del  19/03/2024
Deposito del 06/05/2024; Pubblicazione in G. U. 08/05/2024
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Sanità pubblica - Dirigenza sanitaria - Disciplina degli incarichi apicali, ivi comprese la dirigenza degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) - Criteri di formazione delle commissioni di selezione - Riconduzione alla materia «tutela della salute» e ai relativi principî fondamentali (nel caso di specie: illegittimità costituzionale parziale della disposizione della Regione Emilia-Romagna che regolamenta le Commissioni per il conferimento di incarichi direttivi di unità operativa complessa IRCCS inserendo, oltreché al direttore sanitario, anche il direttore scientifico). (Classif. 231013).

Testo

La disciplina degli incarichi della dirigenza sanitaria – incluse la dirigenza degli IRCCS e la composizione delle commissioni di selezione degli idonei – attiene alla materia di potestà legislativa concorrente «tutela della salute», alla luce della stretta inerenza con l’organizzazione del servizio sanitario regionale e con le condizioni per la fruizione delle prestazioni rese all’utenza, essendo queste ultime condizionate, sotto molteplici aspetti, dalla capacità, dalla professionalità e dall’impegno di tutti i sanitari addetti ai servizi e, segnatamente, di coloro che rivestono una posizione apicale. (Precedenti: S. 53/2023 - mass. 45388; S. 189/2022 - mass. 45040; S. 155/2022 - mass. 45009; S. 139/2022 - mass. 44948; S. 179/2021 - mass. 44121; S. 371/2008 - mass. 32921; S. 181/2006 - mass. 30378; S. 422/2006 - mass. 30841).

 Costituiscono principî fondamentali della materia «tutela della salute», quanto ai criteri e alle procedure per il conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa, i precetti fissati dall’art. 15, comma 7-bis, del d.lgs. n. 502 del 1992, tra cui quello relativo alla composizione della commissione di selezione delle aziende sanitarie, in relazione al numero dei componenti e alla modalità di nomina, in quanto finalizzato ad assicurare l’imparzialità dell’organo di valutazione tecnica e le capacità dei soggetti cui conferire l’incarico gestionale. (Precedente: S. 139/2022 - mass. 44950).

 Per gli IRCCS nella forma di enti pubblici – c.d. «Istituti non trasformati», enti del SSN al pari delle aziende sanitarie – la norma di principio sulla formazione della commissione di selezione degli idonei al conferimento di incarichi dirigenziali è rinvenibile, secondo il criterio di specialità, in quella dettata dall’art. 11, comma 2, del d.lgs. n. 288 del 2003, in forza del quale la commissione è composta dal direttore scientifico, che la presiede, e da due dirigenti dei ruoli del personale del SSN preposti a una struttura complessa della disciplina oggetto dell’incarico, di cui uno scelto dal Comitato tecnico scientifico e uno individuato dal direttore generale.

 (Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per contrasto con l’art. 117, terzo comma, Cost., in relazione ai principi fondamentali della materia tutela della salute, l’art. 23 della legge reg. Emilia-Romagna n. 7 del 2023 che sostituisce l’art. 10, comma 7, della legge reg. Emilia-Romagna n. 29 del 2004, limitatamente alle parole «[l]a Commissione di cui all’art. 15, comma 7-bis, lett. a del decreto legislativo n. 502 del 1992 è composta, oltre che dal direttore sanitario, anche dal direttore scientifico». La disposizione regionale censurata dal Governo, discostandosi dal principio fondamentale dettato in materia dall’art. 11, comma 2, del d.lgs. n. 288 del 2003, per un verso altera il “peso” della partecipazione del direttore scientifico nel collegio, sia in termini numerici, sia in termini di posizione e, per altro verso, sminuisce la competenza dei commissari nelle valutazioni dell’attività di ricerca, rimarcando quella di tipo clinico. L’autonoma configurazione dell’organo tecnico dettata dal citato art. 11, comma 2 – significativamente non modificato nemmeno in occasione della riforma degli IRCCS di cui al d.lgs. n. 200 del 2022 – pone una garanzia della competenza dei candidati selezionati tanto nella cura quanto nella ricerca, la cui connessione contraddistingue tali enti ospedalieri. Ciò, comunque, non esclude che il legislatore nazionale, nella sua discrezionalità, ben possa attenuare la distanza o armonizzare la disciplina della commissione di selezione dei direttori di struttura complessa degli «Istituti non trasformati» con quella stabilita per gli altri enti del SSN).

 



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Emilia Romagna  12/07/2023  n. 7  art. 23  co. 

legge della Regione Emilia Romagna  23/12/2004  n. 29  art. 10  co. 7

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 3

Altri parametri e norme interposte