Ordinanza 165/2016 (ECLI:IT:COST:2016:165)
Massima numero 38961
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GROSSI  - Redattore ZANON
Udienza Pubblica del  14/06/2016;  Decisione del  14/06/2016
Deposito del 07/07/2016; Pubblicazione in G. U. 13/07/2016
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Elezioni - Elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia - Liste presentate da partiti politici o gruppi politici espressi da minoranze linguistiche - Asserita situazione di vantaggio delle minoranze di lingua francese, tedesca e slovena rispetto ad altre minoranze linguistiche - Motivazione insufficiente e per relationem - Manifesta inammissibilità delle questioni.

Testo

Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale - promosse in riferimento agli artt. 2, 3, 48, secondo comma, e 51, primo comma, Cost. - degli artt. 12, comma 9, 21, comma 1, numeri 1) e 3), e 22, commi 2 e 3, della legge 24 gennaio 1979, n. 18 (come modificati dalla legge 20 febbraio 2009, n. 10), recanti la disciplina per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, perché i giudici rimettenti si limitano a richiamare, quanto all'interesse ad agire, le precedenti decisioni di altri organi giurisdizionali; nonché, quanto al petitum, il contenuto delle domande presentate dai ricorrenti. La domanda si rivela così priva di argomentazione, perché non raggiunge la soglia di sufficienza e non implausibilità richiesta per consentire lo scrutinio del giudice costituzionale. I giudici rimettenti non offrono infatti un'adeguata motivazione sull'appartenenza dei ricorrenti alle specifiche minoranze linguistiche (asseritamente discriminate rispetto a quelle di lingua francese, tedesca e slovena), e non tengono conto che le disposizioni di legge regolanti l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia consentono una tutela non solo successivamente alle elezioni, attraverso l'impugnazione dei risultati elettorali, ma anche nell'ambito del procedimento elettorale preparatorio, nelle ipotesi previste dall'art. 129 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, giustificando il differente trattamento rispetto alle questioni di legittimità costituzionale sollevate in relazione alle elezioni per il rinnovo del Parlamento nazionale.

Sulla necessità che l'ordinanza di rimessione argomenti, quanto all'interesse ad agire e al petitum, in modo sufficiente e non implausibile, v., ex multis, le citate sentenze nn. 110/2015, 200/2014, 91/2013 e 41/2011.

Sul principio per cui il sindacato su atti immediatamente lesivi del diritto a partecipare alle elezioni rappresenta una garanzia fondamentale dei cittadini e deve svolgersi attraverso una tutela giurisdizionale piena e tempestiva, v. la citata sentenza n. 236/2010.

Sulla diversità delle questioni di legittimità costituzionale relative alle modalità di elezione dei parlamentari europei spettanti all'Italia rispetto a quelle sollevate nell'ambito di azioni volte all'accertamento della pienezza del diritto di voto in relazione alle elezioni per il rinnovo del Parlamento nazionale, v. la citata sentenza n. 259/2009 e la citata ordinanza n. 512/2000.



Atti oggetto del giudizio

legge  24/01/1979  n. 18  art. 12  co. 9

legge  24/01/1979  n. 18  art. 21  co. 1

legge  24/01/1979  n. 18  art. 22  co. 2

legge  24/01/1979  n. 18  art. 22  co. 3

legge  20/02/2009  n. 10  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 2

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 48  co. 2

Costituzione  art. 51  co. 1

Altri parametri e norme interposte