Ordinanza 166/2016 (ECLI:IT:COST:2016:166)
Massima numero 38962
Giudizio GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Presidente GROSSI - Redattore DE PRETIS
Udienza Pubblica del
15/06/2016; Decisione del
15/06/2016
Deposito del 07/07/2016; Pubblicazione in G. U. 13/07/2016
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Corte dei conti - Nota del Presidente della Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, 21 maggio 2015, n. 362 e sentenza della Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, 17 febbraio 2016, n. 70, che assoggettano alla resa del conto l'Organo di autogoverno della Magistratura - Ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso dal Consiglio superiore della magistratura - Richiesta di dichiarare che non spettava alla Corte dei conti esercitare la giurisdizione contabile nei confronti del CSM - Sussistenza dei requisiti soggettivo ed oggettivo per l'instaurazione del conflitto - Ammissibilità del ricorso - Comunicazione e notificazione conseguenti.
Corte dei conti - Nota del Presidente della Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, 21 maggio 2015, n. 362 e sentenza della Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, 17 febbraio 2016, n. 70, che assoggettano alla resa del conto l'Organo di autogoverno della Magistratura - Ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso dal Consiglio superiore della magistratura - Richiesta di dichiarare che non spettava alla Corte dei conti esercitare la giurisdizione contabile nei confronti del CSM - Sussistenza dei requisiti soggettivo ed oggettivo per l'instaurazione del conflitto - Ammissibilità del ricorso - Comunicazione e notificazione conseguenti.
Testo
È ammissibile, a norma dell'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dal Consiglio superiore della magistratura a seguito della nota del Presidente della Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, 21 maggio 2015, n. 362, e della sentenza della Corte dei conti - sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, 17 febbraio 2016, n. 70, con le quali è stato preteso di assoggettare alla resa del conto ai sensi dell'art. 44 del R.D. n. 1214 del 1934 l'Organo di autogoverno della Magistratura. Esiste, infatti, la materia di un conflitto la cui risoluzione spetta alla competenza della Corte costituzionale, sussistendone tanto il requisito soggettivo quanto quello oggettivo. Sotto il profilo del requisito soggettivo, va riconosciuta la legittimazione del ricorrente a promuovere conflitto, in quanto al CSM è già stato riconosciuto lo status di potere dello Stato, trattandosi di un organo «di rilievo costituzionale», direttamente investito di determinate funzioni dalla Costituzione, con competenza ad esercitarle in via definitiva ed in posizione di indipendenza da altri poteri; parimenti, deve essere riconosciuta la legittimazione della sezione giurisdizionale per la Regione Lazio della Corte dei conti ad essere parte del conflitto in quanto organo giurisdizionale. Quanto al profilo oggettivo, il ricorrente lamenta la lesione della propria sfera di autonomia costituzionale, la quale ha un fondamento implicito nell'art. 104 Cost.
È ammissibile, a norma dell'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dal Consiglio superiore della magistratura a seguito della nota del Presidente della Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, 21 maggio 2015, n. 362, e della sentenza della Corte dei conti - sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, 17 febbraio 2016, n. 70, con le quali è stato preteso di assoggettare alla resa del conto ai sensi dell'art. 44 del R.D. n. 1214 del 1934 l'Organo di autogoverno della Magistratura. Esiste, infatti, la materia di un conflitto la cui risoluzione spetta alla competenza della Corte costituzionale, sussistendone tanto il requisito soggettivo quanto quello oggettivo. Sotto il profilo del requisito soggettivo, va riconosciuta la legittimazione del ricorrente a promuovere conflitto, in quanto al CSM è già stato riconosciuto lo status di potere dello Stato, trattandosi di un organo «di rilievo costituzionale», direttamente investito di determinate funzioni dalla Costituzione, con competenza ad esercitarle in via definitiva ed in posizione di indipendenza da altri poteri; parimenti, deve essere riconosciuta la legittimazione della sezione giurisdizionale per la Regione Lazio della Corte dei conti ad essere parte del conflitto in quanto organo giurisdizionale. Quanto al profilo oggettivo, il ricorrente lamenta la lesione della propria sfera di autonomia costituzionale, la quale ha un fondamento implicito nell'art. 104 Cost.
Sul riconoscimento dello status di potere dello Stato al CSM, v. le citate sentenze nn. 284/2005, 380/2003 e 270/2002.
Sul riconoscimento al CSM della natura di organo «di rilievo costituzionale», v. le citate sentenze nn. 435/1995, 419/1995, 189/1992 e 148/1983.
Atti oggetto del giudizio
21/05/2015
n. 362
art.
co.
17/02/2016
n. 70
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 104
Altri parametri e norme interposte