Impiego pubblico - Processo di mobilità e di stabilizzazione del personale delle Province - Ricorso della Regione Veneto - Atto introduttivo privo di specifiche censure - Motivazione addotta solo in successive memorie - Tardività - Manifesta inammissibilità della questione.
È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale - promossa dalla Regione Veneto in riferimento agli artt. 3, 5, 35, 97, 114, 117, commi terzo e quarto, 118, 119, commi primo, secondo e quarto, e 120 Cost. - dell'art. 1, commi 425 e 426, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, concernenti il processo di mobilità e di stabilizzazione del personale delle Province. La ricorrente non ha formulato alcuna specifica censura al momento della presentazione del ricorso, motivando l'impugnativa solo con memorie successive; in esse, peraltro, ha prospettato un nesso di conseguenzialità logico giuridica con la disposizione di cui al precedente comma 421, in tema di riduzione forzosa della dotazione organica delle Province, il cui esame ha comunque superato il vaglio di costituzionalità.
Sulla legittimità costituzionale della norma legata da un nesso di conseguenzialità logico giuridica con la disposizione impugnata, v. la citata sentenza n. 159/2016.