Intervento in giudizio - Confederazione italiana della proprietà edilizia (Confedilizia) - Soggetto che non è parte nei giudizi a quibus e non è titolare di un interesse qualificato direttamente riconducibile all'oggetto del giudizio principale - Inammissibilità.
Nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 8 del d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, e 13 del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214), in riferimento agli artt. 2, 3, 42, secondo comma, 47, primo comma, e 53 Cost., sono inammissibili gli interventi spiegati da Confedilizia, che non è parte nei giudizi principali nè risulta essere titolare di un interesse qualificato, inerente in modo diretto ed immediato al rapporto sostanziale dedotto in giudizio e non semplicemente regolato, al pari di ogni altro, dalla norma o dalle norme oggetto di censura, atteso che detto interesse è suscettibile di essere inciso solo in maniera mediata e riflessa dalla pronuncia della Corte sulla normativa di istituzione e di disciplina dell'IMU.
Sulla legittimazione dei soggetti portatori di un interesse qualificato, inerente in modo diretto ed immediato al rapporto sostanziale dedotto in giudizio e non semplicemente regolato, al pari di ogni altro, dalla norma o dalle norme oggetto di censura v., ex plurimis, sentenza n. 221/2015.