Imposte e tasse - Censura dell'intero complesso normativo riguardante l'istituzione e la disciplina dell'imposta municipale propria (IMU) - Oggetto eterogeneo - Insufficiente descrizione della fattispecie oggetto del giudizio a quo - Inesatta individuazione delle norme asseritamente lesiva degli invocati parametri - Manifesta inammissibilità.
Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 8 del d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, e 13 del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214), impugnati, in riferimento agli artt. 2, 3, 42, secondo comma, 47, primo comma, e 53 Cost., nella parte in cui tali norme rispettivamente abbiano istituito l'IMU e ne abbiano anticipato l'applicazione in via sperimentale a decorrere dall'anno 2012. Infatti, le doglianze proposte - che investono nella loro totalità gli articoli indicati, composti da numerosi commi che, a loro volta, rinviano ad altre disposizioni - si risolvono sostanzialmente nella censura dell'intero complesso normativo riguardante l'istituzione e la disciplina dell'imposta, nei suoi aspetti sostanziali e procedimentali. L'eterogeneità oggettiva delle disposizioni censurate, considerata l'insufficiente descrizione della fattispecie concreta, si riverbera sulla rilevanza delle questioni, stante l'impossibilità di selezionare le norme da applicare nel giudizio a quo, cui circoscrivere lo scrutinio.
Sull'inammissibilità di questioni di legittimità costituzionale quando le disposizioni impugnate abbiano oggetti eterogenei, v. la citata sentenza n. 263/1994.
Sull'affermazione secondo la quale «il giudice a quo è tenuto ad individuare la norma, o la parte di essa, che determina la paventata violazione dei parametri costituzionali invocati (ex plurimis, ordinanze n. 21 del 2003, n. 337 del 2002 e n. 97 del 2000)», v. la citata sentenza n. 218/2014.