Impiego pubblico - Norme della Regione Marche - Personale di ruolo iscritto all'ordine dei giornalisti e svolgente relative mansioni presso uffici stampa - Possibilità di optare per il trattamento economico previsto dal contratto collettivo di lavoro giornalistico, con trasformazione del rapporto di lavoro in rapporto a tempo indeterminato non di ruolo - Genericità e indeterminatezza dei parametri asseritamente violati - Manifesta inammissibilità delle questioni.
Sono manifestamente inammissibili, per genericità ed indeterminatezza dei parametri evocati, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 3, della legge della Regione Marche 6 agosto 1997, n. 51 - impugnato, in riferimento agli artt. 3 e 117 Cost., nonché agli artt. 1, comma 3, e 45 del d.lgs. n. 165 del 2001 ed agli artt. 9, comma 5, e 10 della legge n. 150 del 2000 - il quale prevede che «Il personale regionale di ruolo iscritto all'ordine dei giornalisti e che svolge mansioni giornalistiche negli uffici stampa della Regione può optare per il trattamento economico previsto dal contratto collettivo di lavoro giornalistico. In tal caso il rapporto di lavoro è trasformato in rapporto a tempo indeterminato non di ruolo». Con riferimento, infatti, all'asserita violazione dell'art. 117 Cost., il giudice a quo non indica né la materia incisa dalla norma censurata, né la stessa tipologia di competenza legislativa statale, principale o concorrente, violata, e non specifica, altresì, se la questione sia formulata in riferimento al testo del parametro anteriore o successivo alla riforma operata con legge costituzionale n. 3 del 2001. Il rimettente, inoltre, anche in relazione alla censura relativa alla violazione dell'art. 3 Cost. si limita sostanzialmente ad indicare il parametro che sarebbe stato violato, omettendo, però, di specificare le ragioni a sostegno della tesi della illegittimità costituzionale della disposizione impugnata.
Sull'inammissibilità di una questione, sollevata per asserita violazione dell'art. 117 Cost., per non avere indicato il ricorrente né quale materia sia quella incisa dalla norma censurata, né la stessa tipologia di competenza legislativa statale - principale o concorrente - a suo dire violata, v. la citata sentenza n. 252/2009.
Sull'orientamento della Corte di valutare la normativa regionale denunciata in riferimento ai parametri vigenti al momento della sua emanazione, v. le citate sentenze nn. 130/2015 e 62/2012.
Sull'inammissibilità della questione, in quanto la censura relativa si presenta affetta da genericità e indeterminatezza, avendo il giudice a quo omesso di esplicitare le argomentazioni atte a suffragare tale censura, v. la citata sentenza n. 38/2007.