Sanità pubblica - Farmaci - Prezzi delle specialità medicinali, esclusi i medicinali da banco - Regime di sorveglianza - Controllo sottoposto a delibera del CIPE, annullata in sede giurisdizionale - Successiva disposizione, asseritamente interpretativa, che attribuisce effetto retroattivo alla delibera annullata - Violazione dei principî del giusto processo, della parità delle armi in giudizio e di ragionevolezza - Illegittimità costituzionale. (Classif. 231004).
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 111 e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 6 CEDU, nonché del principio di ragionevolezza di cui all’art. 3 Cost., l’art. 36, commi 1 e 2, della legge n. 449 del 1997, che, nel fornire un’interpretazione autentica dell’art. 8, comma 12, della legge n. 537 del 1993, ha attribuito un effetto retroattivo alla deliberazione del CIPE del 25 febbraio 1994 sui prezzi delle specialità medicinali, esclusi i medicinali da banco, dettando parametri irragionevolmente difformi da quelli disposti per il futuro e “sterilizzando” gli effetti della sentenza del Consiglio di Stato n. 118 del 1997, che aveva annullato tale deliberazione e posto le basi per future azioni di risarcimento. La disposizione censurata dallo stesso Consiglio di Stato integra un uso palesemente improprio della funzione legislativa, perché, in assenza di ragioni imperative di interesse generale, introduce una norma a efficacia retroattiva, incidendo su giudizi di cui era parte la stessa amministrazione pubblica, al precipuo fine di vanificarne o, comunque, condizionarne l’esito, anche con riferimento ai collegati profili risarcitori. (Precedenti: S. 4/2024 - mass. 45974; S. 145/2022 - mass. 44840; S. 174/2019 - mass. 42433; S. 12/2018 - mass. 39752).