Sentenza 173/2016 (ECLI:IT:COST:2016:173)
Massima numero 38972
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GROSSI  - Redattore MORELLI
Udienza Pubblica del  05/07/2016;  Decisione del  05/07/2016
Deposito del 13/07/2016; Pubblicazione in G. U. 20/07/2016
Massime associate alla pronuncia:  38973  38974  38975  38976  38977  38978


Titolo
Costituzione in giudizio - Parti del giudizio a quo - Inosservanza del termine perentorio - Inammissibilità.

Testo

Nel giudizio di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 2, 3, 36, 38, 53 e 136 Cost., dell'art. 1, comma 486, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilità 2014), é inammissibile la costituzione tardiva delle parti del processo principale. Infatti, il termine per la costituzione nei giudizi dinanzi alla Corte costituzionale deve essere ritenuto perentorio.

Sulla perentorietà del termine per la costituzione nei giudizi dinanzi alla Corte costituzionale, v., ex multis, le citate sentenze nn. 102/2016, 220/2014 e 128/2014.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte