Sentenza 173/2016 (ECLI:IT:COST:2016:173)
Massima numero 38973
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GROSSI  - Redattore MORELLI
Udienza Pubblica del  05/07/2016;  Decisione del  05/07/2016
Deposito del 13/07/2016; Pubblicazione in G. U. 20/07/2016
Massime associate alla pronuncia:  38972  38974  38975  38976  38977  38978


Titolo
Intervento in giudizio - Intervento adesivo - Terzi che non sono portatori di un interesse qualificato immediatamente inerente al rapporto sostanziale dedotto in giudizio - Inammissibilità.

Testo

Nel giudizio di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 4, 35, 36, 38, 53, 81, 97, 117, primo comma, e 136 Cost., dell'art. 1, commi 483, 486, 487 e 590, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilità 2014), é inammissibile l'intervento tardivo e l'intervento adesivo di soggetti che non sono parti della controversia a quo. Infatti, il termine per l'intervento nei giudizi costituzionali deve essere ritenuto perentorio, mentre la circostanza che gli istanti siano parti in giudizi pensionistici dinanzi a sezioni giurisdizionali della Corte dei conti diverse da quella rimettente nei quali trovano applicazione le stesse norme denunciate e che tali processi siano stati sospesi in attesa della definizione delle sollevate questioni di legittimità costituzionale non è sufficiente a rendere ammissibile l'intervento, essendo i rapporti sostanziali dedotti in causa comunque differenti da quelli oggetto del procedimento da cui è scaturito l'incidente di costituzionalità.

Sulla perentorietà del termine per l'intervento nei giudizi costituzionali, v., ex multis, le citate sentenze nn. 102/2016, 220/2014 e 128/2014.

Per il costante orientamento secondo cui possono intervenire nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale le sole parti del giudizio principale ed i terzi portatori di un interesse qualificato, immediatamente inerente al rapporto sostanziale dedotto in giudizio e non semplicemente regolato, al pari di ogni altro, dalla norma o dalle norme oggetto di censura, v., tra le altre, le citate sentenze nn. 70/2015 e 216/2014.

Nel senso che l'ammissibilità di interventi ad opera di terzi, titolari di interessi soltanto analoghi a quelli dedotti nel giudizio principale, contrasterebbe con il carattere incidentale del giudizio di legittimità costituzionale, in quanto l'accesso delle parti al detto giudizio avverrebbe senza la previa verifica della rilevanza e della non manifesta infondatezza della questione da parte del giudice a quo, v., per tutte, le seguenti citate decisioni: sentenza n. 71/2015; ordinanza n. 32/2013.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte