Sentenza 173/2016 (ECLI:IT:COST:2016:173)
Massima numero 38974
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GROSSI  - Redattore MORELLI
Udienza Pubblica del  05/07/2016;  Decisione del  05/07/2016
Deposito del 13/07/2016; Pubblicazione in G. U. 20/07/2016
Massime associate alla pronuncia:  38972  38973  38975  38976  38977  38978


Titolo
Previdenza - Questione concernente il contributo c.d. di solidarietà a carico dei titolari di trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie - Censura di disposizione riguardante gli organi costituzionali, le Regioni e le Province autonome (con particolare riferimento ai vitalizi) - Norma non applicabile nel giudizio a quo - Difetto di rilevanza della questione - Inammissibilità.

Testo
E' inammissibile, per irrilevanza, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 487, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilità 2014), sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 4, 35, 36, 38, 53, 81, 97 e 136 Cost. Infatti, tale disposizione non viene in applicazione nei giudizi a quibus, posto che riguarda gli organi costituzionali, le Regioni e le Province autonome (con particolare riferimento ai vitalizi), e non comunque i pensionati a carico dello Stato.

Atti oggetto del giudizio

legge  27/12/2013  n. 147  art. 1  co. 487

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 2

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 4

Costituzione  art. 35

Costituzione  art. 36

Costituzione  art. 38

Costituzione  art. 53

Costituzione  art. 81

Costituzione  art. 97

Costituzione  art. 136

Altri parametri e norme interposte