Sentenza 173/2016 (ECLI:IT:COST:2016:173)
Massima numero 38975
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GROSSI  - Redattore MORELLI
Udienza Pubblica del  05/07/2016;  Decisione del  05/07/2016
Deposito del 13/07/2016; Pubblicazione in G. U. 20/07/2016
Massime associate alla pronuncia:  38972  38973  38974  38976  38977  38978


Titolo
Previdenza - Questione concernente il contributo c.d. di solidarietà a carico dei titolari di trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie - Censura di disposizione riguardante il contributo di solidarietà sui redditi - Norma non applicabile nel giudizio a quo - Difetto di rilevanza della questione - Inammissibilità.

Testo
E' inammissibile, per irrilevanza, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 590, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilità 2014), sollevata in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost. Infatti, tale disposizione non viene in applicazione nei giudizi a quibus, posto che attiene al contributo di solidarietà sui redditi e non sulle pensioni e, inoltre, in nessun caso si afferma dal rimettente che i ricorrenti siano titolari di redditi oltre i trecentomila euro.

Atti oggetto del giudizio

legge  27/12/2013  n. 147  art. 1  co. 590

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 53

Altri parametri e norme interposte