Previdenza - Limitazione della rivalutazione monetaria dei trattamenti pensionistici - Modalità - Rivalutazione automatica in misura progressivamente decrescente dal 100 al 40 per cento, in corrispondenza all'importo del trattamento pensionistico, rispettivamente superiore da tre a sei volte (per il solo anno 2014) il trattamento minimo INPS - Ritenuta natura di prelievo tributario della misura - Asserita violazione dei principi costituzionali in materia previdenziale e tributaria - Insussistenza - Misura ispirata a criteri di progressività, parametrati sui valori costituzionali della proporzionalità e della adeguatezza dei trattamenti di quiescenza, rispettosi dei principi enunciati con la sentenza n. 70 del 2015 - Non fondatezza della questione.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 36, 38 e 53 Cost., dell'art. 1, comma 483, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il quale riconosce, per il triennio 2014-2016, la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici in misura progressivamente decrescente dal 100 al 40 per cento, in corrispondenza all'importo del trattamento pensionistico, rispettivamente, superiore da tre a sei volte (per il solo anno 2014) il trattamento minimo INPS. Benché la limitazione della rivalutazione monetaria dei trattamenti pensionistici stabilita, per il biennio 2012-2013, dall'art. 24, comma 25, del d.l. n. 201 del 2011 sia stata dichiarata illegittima con la sentenza n. 70 del 2015, la disposizione impugnata si differenzia (non condividendone, quindi, le ragioni di incostituzionalità) da quella caducata che prevedeva un blocco integrale della rivalutazione per le pensioni di importo superiore a tre volte il minimo. Il legislatore del 2013 ha, infatti, previsto una rimodulazione nell'applicazione della percentuale di perequazione automatica sul complesso dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo di cui all'art. 34, comma 1, della legge n. 448 del 1998, con l'azzeramento per le sole fasce di importo superiore a sei volte il trattamento minimo INPS e per il solo anno 2014, ispirandosi a criteri di progressività, parametrati sui valori costituzionali della proporzionalità e dell'adeguatezza dei trattamenti di quiescenza.
Per la dichiarazione di illegittimità costituzionale della limitazione della rivalutazione monetaria dei trattamenti pensionistici disposta, per il biennio 2012-2013, dall'art. 24, comma 25, del d.l. n. 201 del 2011, v. la citata sentenza n. 70/2015.