Sentenza 173/2016 (ECLI:IT:COST:2016:173)
Massima numero 38978
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GROSSI  - Redattore MORELLI
Udienza Pubblica del  05/07/2016;  Decisione del  05/07/2016
Deposito del 13/07/2016; Pubblicazione in G. U. 20/07/2016
Massime associate alla pronuncia:  38972  38973  38974  38975  38976  38977


Titolo
Previdenza - Contributo c.d. di solidarietà a carico dei titolari di trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie complessivamente superiori da quattordici a trenta volte il trattamento minimo INPS, per il triennio 2014-2016 - Asserita violazione del giudicato costituzionale in relazione alla sentenza n. 116 del 2013 - Asserita natura di prelievo tributario del contributo, lesivo dei principi costituzionali in materia previdenziale e tributaria - Asserita irragionevolezza in relazione alle finalità della misura - Asserita violazione del principio di razionalità rispetto alla finalità solidaristica e del principio del legittimo affidamento - Insussistenza - Estraneità del contributo alla fattispecie di cui alla sentenza n. 116 del 2013 - Esclusione della natura tributaria del prelievo, operato in via diretta dagli enti previdenziali con specifiche finalità solidaristiche endoprevidenziali - Ragionevolezza e proporzionalità della misura incidente sulle pensioni più elevate per un tempo delimitato - Non fondatezza delle questioni.

Testo

Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 486, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, impugnato, in riferimento agli artt. 2, 3, 4, 35, 36, 38, 53, 81, 97 e 136 Cost., in quanto impone, per un triennio, un contributo di solidarietà ai titolari di trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie complessivamente superiori da quattordici a trenta e più volte il trattamento minimo INPS. Innanzitutto, la norma de qua non è elusiva del giudicato costituzionale rappresentato dalla sentenza n. 116 del 2013 che ha sanzionato, in ragione della sua accertata natura tributaria, il contributo perequativo incidente sulle pensioni erogate nel 2011 e 2012. Il contributo in contestazione, infatti, da un lato, colpisce, sulla base di differenti presupposti e finalità, pensioni di elevato importo a partire dal 2014 e, dunque, non disciplina le stesse fattispecie già regolate dal caducato art. 18, comma 22-bis, del d.l. n. 98 del 2011, né surrettiziamente proroga gli effetti di quella norma dopo la sua rimozione dall'ordinamento. Dall'altro, non riveste la natura tributaria attribuitagli dai rimettenti, non essendo acquisito allo Stato, né destinato alla fiscalità generale, ed essendo, invece, prelevato, in via diretta, dall'INPS e dagli altri enti previdenziali coinvolti, i quali - anziché versarlo all'Erario in qualità di sostituti di imposta - lo trattengono all'interno delle proprie gestioni, con specifiche finalità solidaristiche endo-previdenziali. Si è perciò in presenza di un prelievo inquadrabile nel genus delle prestazioni patrimoniali imposte per legge ai sensi dell'art. 23 Cost., avente la finalità di contribuire agli oneri finanziari del sistema previdenziale. Il contributo di solidarietà sulle pensioni più elevate risponde altresì a criteri di ragionevolezza e proporzionalità, tenendo conto dell'esigenza di bilanciare la garanzia del legittimo affidamento nella sicurezza giuridica con altri valori costituzionalmente rilevanti. In linea di principio, una simile misura è consentita al legislatore ove non ecceda i limiti entro i quali è necessariamente costretta in forza del combinato operare dei principi di ragionevolezza, di affidamento e della tutela previdenziale, il cui rispetto è oggetto di uno scrutinio stretto di costituzionalità, che impone un grado di ragionevolezza complessiva ben più elevato di quello che, di norma, è affidato alla mancanza di arbitrarietà. A tal fine, è indispensabile che la legge assicuri il rispetto di alcune condizioni, atte a configurare l'intervento ablativo come sicuramente ragionevole, non imprevedibile e sostenibile. In particolare, il contributo di solidarietà, per superare il menzionato scrutinio stretto e palesarsi come misura effettivamente improntata a solidarietà, deve operare all'interno del complessivo sistema della previdenza; essere imposto dalla crisi contingente e grave di detto sistema; incidere sulle pensioni più elevate; presentarsi come prelievo sostenibile; rispettare il principio di proporzionalità; ed essere comunque utilizzato come misura una tantum. Le riferite condizioni appaiono, sia pur al limite, rispettate, nella specie, da un intervento legislativo contingente, straordinario e temporalmente circoscritto. Infatti, esso opera all'interno del sistema previdenziale come misura di solidarietà forte, mirata a puntellare il sistema pensionistico, e di sostegno ai più deboli, anche in un'ottica di mutualità intergenerazionale, e concorre a finanziare il sistema nel contesto di una sua grave crisi, indotta da fattori endogeni ed esogeni ed acuitasi negli ultimi anni. Il contributo riguarda poi le pensioni più elevate, il cui importo annuo si colloca tra 14 a 30 e più volte il trattamento minimo di quiescenza, incidendo in base ad aliquote crescenti (del 6, 12 e 18 per cento), secondo una misura che rispetta il criterio di proporzionalità, e, in ragione della sua temporaneità, non si palesa di per sé insostenibile, pur innegabilmente comportando un sacrificio per i titolari di siffatte pensioni. Inoltre, il tertium rappresentato dal successivo comma 487 e, per il suo tramite, dalla legge siciliana n. 21 del 2014 (più favorevole in ordine al quantum del prelievo) non é idoneo a radicare un giudizio di eguaglianza poiché concerne le misure di risparmio di spesa rimesse all'autonomia di organi costituzionali e di Regioni ad autonomia speciale rispetto a soggetti che non fanno parte del circuito della previdenza obbligatoria. Infine, l'evocato art. 81 Cost. non risulta conferente, disciplinando la disposizione censurata non già una nuova spesa o maggiori oneri, ma un'entrata; mentre la destinazione alle gestioni previdenziali del prelievo, e dunque per fini istituzionali delle stesse, non costituisce arbitraria attribuzione di discrezionalità amministrativa lesiva dell'art. 97 Cost. né indifferenziata destinazione di spesa.

Per la declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 18, comma 22-bis, del d.l. n. 98 del 2011, recante un contributo perequativo, di natura tributaria, incidente sulle pensioni erogate negli anni 2011 e 2012, v. la citata sentenza n. 116/2013.

Sull'elusione del giudicato costituzionale, ravvisabile allorché la norma scrutinata disciplina le stesse fattispecie già regolate da precedente disposizione dichiarata illegittima ovvero proroga surrettiziamente gli effetti di quest'ultima dopo la sua rimozione dall'ordinamento, v. la citata sentenza n. 245/2012.

In relazione alla misura introdotta dall'art. 37 della legge n. 488 del 1999, non strutturalmente dissimile da quella impugnata, v. le citate ordinanze nn. 160/2007 e 22/2003.

Sulla natura di prestazione patrimoniale imposta per legge ai sensi dell'art. 23 Cost. di misure o contributi finalizzati a finanziare il sistema previdenziale, v. le seguenti citate decisioni: sentenza n. 178/2000; ordinanza n. 22/2003.

Sulla necessaria ragionevolezza di interventi legislativi accettabilmente derogatori del principio di affidamento nella sicurezza giuridica, v., ex plurimis, le citate sentenze nn. 69/2014, 166/2012, 302/2010 e 446/2002.

Atti oggetto del giudizio

legge  27/12/2013  n. 147  art. 1  co. 486

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 2

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 4

Costituzione  art. 35

Costituzione  art. 36

Costituzione  art. 38

Costituzione  art. 53

Costituzione  art. 81

Costituzione  art. 97

Costituzione  art. 136

Costituzione  art. 

Altri parametri e norme interposte