Previdenza - Assicurazione generale obbligatoria e forme esclusive o sostitutive di detto regime - Pensione a favore dei superstiti - Casi in cui il matrimonio sia stato contratto dal dante causa ad età di settanta anni o superiore e la differenza di età tra i coniugi sia maggiore di venti anni - Riduzione, a decorrere dal 1° gennaio 2012, della aliquota percentuale del 10 per cento in ragione di ogni anno di matrimonio mancante rispetto al numero di dieci - Disciplina fondata su una presunzione di frode alla legge - Irragionevolezza - Incoerenza con la finalità previdenziale e il fondamento solidaristico della pensione di reversibilità - Illegittimità costituzionale - Assorbimento di ulteriori censure.
E' costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3, 36 e 38 Cost., l'art. 18, comma 5, del d.l. 6 luglio 2011, n. 98 (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111), il quale prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2012, nell'ambito dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme esclusive o sostitutive di detto regime, l'aliquota percentuale della pensione a favore dei superstiti di assicurato e pensionato - nei casi in cui il matrimonio con il dante causa sia stato contratto ad età del medesimo superiore a settanta anni, la differenza di età tra i coniugi sia superiore a venti anni e non vi siano figli minori, studenti o inabili - è ridotta del 10 per cento in ragione di ogni anno di matrimonio con il dante causa mancante rispetto al numero di 10. La ratio della misura restrittiva risiede nella presunzione di frode alla legge, connotata in termini assoluti, che preclude ogni prova contraria. La sua ampia valenza lascia trasparire l'intrinseca irragionevolezza della disposizione impugnata. Si tratta, comunque, di un presupposto di valore, sotteso anche a precedenti discipline restrittive, fortemente dissonante rispetto all'evoluzione del costume sociale. Nell'attribuire rilievo all'età del coniuge pensionato al momento del matrimonio e alla differenza di età tra i coniugi, il legislatore introduce una regolamentazione irragionevole, incoerente con il fondamento solidaristico della pensione di reversibilità, che ne determina la finalità previdenziale. Inoltre, poiché opera a danno del solo coniuge superstite più giovane e si applica esclusivamente nell'ipotesi di una considerevole differenza di età tra i coniugi, la disposizione conferisce rilievo a restrizioni «a mero fondamento naturalistico», già ritenute dalla giurisprudenza costituzionale estranee «all'essenza e ai fini del vincolo coniugale»; e gradua la pregnanza del vincolo di solidarietà coniugale in rapporto all'elemento, contingente ed estrinseco, della durata del matrimonio. Il vulnus ai diritti previdenziali del coniuge superstite appare ancor più evidente in una normativa che subordina tali diritti alla circostanza, del tutto accidentale rispetto alla primaria finalità di protezione del coniuge, che vi siano figli minori, studenti o inabili all'epoca del sorgere del diritto del coniuge, già destinatari, peraltro, di autonoma tutela. Infine, il nesso tra durata del matrimonio e ammontare della pensione di reversibilità non si correla a una previsione generale e astratta, eventualmente incentrata su un requisito minimo di convivenza, valido per tutte le ipotesi. Tale nesso, articolato nei termini singolari di un progressivo incremento dell'importo della pensione al protrarsi del matrimonio, riguarda la sola ipotesi in cui il matrimonio sia scelto da chi ha già compiuto i settant'anni di età e la differenza di età tra i coniugi travalichi i vent'anni.
(Rimane assorbita la censura di violazione dell'art. 29 Cost.).
Per la configurazione della pensione di reversibilità come forma di tutela previdenziale e strumento per il perseguimento dell'interesse della collettività alla liberazione di ogni cittadino dal bisogno ed alla garanzia di quelle minime condizioni economiche e sociali che consentono l'effettivo godimento dei diritti civili e politici, con una riserva a favore del lavoratore di un trattamento preferenziale rispetto alla generalità dei cittadini, v. la citata sentenza n. 286/1987.
Sulla pensione di reversibilità quale prestazione che mira a tutelare la continuità del sostentamento e a prevenire lo stato di bisogno che può derivare dalla morte del coniuge v. le citate sentenze nn. 18/1998, 926/1988 e 777/1988.
Sul perdurare del vincolo di solidarietà coniugale, che proietta la sua forza cogente anche nel tempo successivo alla morte v. le citate sentenze nn. 419/1999 e 70/1999.
Sulla repressione di illeciti già sanzionati dall'ordinamento con previsioni mirate, v. le citate sentenze nn. 245/2011 e 123/1990.
Per la costante giurisprudenza costituzionale, che prende in esame disposizioni dal contenuto affine, dalla quale emerge il non trascurabile cambiamento di abitudini e propensioni collegate a scelte personali, v. le citate sentenze nn. 123/1990 e 587/1988.
Sull'estraneità delle restrizioni «a mero fondamento naturalistico» all'essenza del vincolo coniugale, anche con peculiare riguardo all'età avanzata del contraente e alla durata del matrimonio, v. le citate sentenze nn. 110/1999 e 587/1988.
Per l'affermazione secondo cui l'esclusione dell'operatività delle norme che, in presenza di figli, limitano l'erogazione della pensione di reversibilità, non attenua i profili di contrasto con i princìpi di eguaglianza e di ragionevolezza, v., su casi analoghi, le citate sentenze nn. 162/1994 e 450/1991.
Per l'illegittimità costituzionale di analoghe disposizioni, dichiarata dapprima sulla scorta di un'analisi puntuale della disparità di trattamento tra le diverse categorie dei beneficiari e, nell'evoluzione successiva, sul presupposto della «ingiustificata irrazionalità» di discipline restrittive ancorate a elementi di matrice naturalistica, v. le citate sentenze nn. 447/2001, 187/2000, 110/1999, 162/1994, 1/1992, 450/91, 189/1991, 123/1990, 587/1988, 15/1980 e 139/1979.