Sentenza 175/2016 (ECLI:IT:COST:2016:175)
Massima numero 38980
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GROSSI  - Redattore SCIARRA
Udienza Pubblica del  21/06/2016;  Decisione del  21/06/2016
Deposito del 14/07/2016; Pubblicazione in G. U. 20/07/2016
Massime associate alla pronuncia:  38981  38982  38983


Titolo
Mafia e criminalità organizzata - Norme della Regione Puglia - Tutela delle vittime della mafia, della criminalità organizzata, del terrorismo e del dovere - Assunzione nei ruoli della Regione per chiamata diretta e personale - Ricorso del Governo - Ritenuto contrasto con la normativa statale che, per i livelli retributivi dal sesto all'ottavo, individua presupposti più rigorosi - Asserita violazione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di ordinamento civile - Asserita violazione del principio del pubblico concorso per il reclutamento del personale delle pubbliche amministrazioni - Insussistenza - Legge che persegue compiti meramente attuativi della disciplina statale, nei limiti da questa consentiti - Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione.

Testo

Non è fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 1, della legge della Regione Puglia 23 marzo 2015, n. 12, impugnato - in riferimento agli artt. 97 e 117, secondo comma, lett. l), Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri - nella parte in cui prevede che l'assunzione dei beneficiari del collocamento obbligatorio delle vittime della mafia, della criminalità organizzata, del terrorismo e del dovere avvenga per chiamata diretta e personale. La normativa regionale non lede la potestà legislativa statale in materia di ordinamento civile, manifestando chiaramente l'intento di dare attuazione al diritto al collocamento obbligatorio riconosciuto dalla legge statale. Sulla base di un'interpretazione sistematica, infatti, il riferimento alla chiamata diretta deve considerarsi riferito alle sole ipotesi (livelli retributivi fino al quinto) già previste dalla normativa italiana, specificamente dall'art. 1, comma 2, della legge n. 407 del 1998 e dall'art. 35, comma 2, secondo periodo, del d.lgs. n. 165 del 2001. Al contrario, la menzionata chiamata diretta deve ritenersi non operante in altri casi (ad esempio con riferimento a livelli retributivi superiori al quinto), rispetto ai quali la normativa censurata avrebbe rappresentato una deroga illegittima alla normativa statale e una violazione della regola del pubblico concorso.

Sulla corrispondenza tra la deliberazione con cui l'organo legittimato si determina all'impugnazione e il contenuto del ricorso, v., fra le altre, la citata sentenza n. 246/2013.

Sul consolidato orientamento in base al quale per l'individuazione dell'àmbito materiale nel quale ricade la normativa censurata occorre conferire rilievo alla ratio che ispira la disciplina, al suo contenuto precettivo e all'oggetto specifico della regolamentazione adottata, v., le citate sentenze nn. 245/2015 (punto 3.1. del Considerato in diritto), e 140/2015 (punto 6. del Considerato in diritto).

Sulla riconducibilità della disciplina del lavoro alle dipendenze delle Regioni e degli enti locali alla materia dell'ordinamento civile, di competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lett. l), Cost., v. la citata sentenza n. 150/2015.



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Puglia  23/03/2015  n. 12  art. 7  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 97

Costituzione  art. 117  co. 2

Altri parametri e norme interposte

legge  12/03/1999  n. 68  art. 20  

legge  23/11/1998  n. 407  art. 1    co. 2  

decreto legislativo  30/03/2001  n. 165  art. 35    co. 2  secondo periodo