Sentenza 175/2016 (ECLI:IT:COST:2016:175)
Massima numero 38981
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GROSSI  - Redattore SCIARRA
Udienza Pubblica del  21/06/2016;  Decisione del  21/06/2016
Deposito del 14/07/2016; Pubblicazione in G. U. 20/07/2016
Massime associate alla pronuncia:  38980  38982  38983


Titolo
Mafia e criminalità organizzata - Norme della Regione Puglia - Tutela delle vittime della mafia, della criminalità organizzata, del terrorismo e del dovere - Diritto di assunzione presso le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici e le aziende private - Previsione che il diritto al collocamento obbligatorio sia attuato "dagli enti e agenzie istituiti o comunque dipendenti o controllati dalla Regione Puglia, dalle società di capitale dalla stessa interamente partecipate nonché dalle aziende e unità sanitarie locali" - Ricorso del Governo - Ritenuta estensione della platea degli obbligati rispetto alle previsioni della legge statale - Asserita violazione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di ordinamento civile - Insussistenza - Legge che persegue compiti meramente attuativi della disciplina statale, nei limiti da questa consentiti - Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione.

Testo

Non è fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 5, della legge della Regione Puglia 23 marzo 2015, n. 12, impugnato, in riferimento all'art. 97 e 117, secondo comma, lett. l), Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri che prevede che il diritto al collocamento obbligatorio delle vittime della mafia, della criminalità organizzata, del terrorismo e del dovere, da realizzarsi con chiamata diretta e personale, sia attuato dagli enti e agenzie «istituiti o comunque dipendenti o controllati dalla Regione Puglia, dalle società di capitale dalla stessa interamente partecipate nonché dalle aziende e unità sanitarie locali». La normativa regionale non invade la competenza esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile e non estende arbitrariamente la platea degli obbligati al collocamento obbligatorio rispetto alle previsioni della legge statale. Essa, al contrario, indicando una moltitudine di enti rispetto ai quali la Regione è titolare di poteri direttivi e di controllo, risulta conforme alle previsioni di principio della legge n. 68 del 1999 (art. 20), che rimette alla Regione il compito di attuare le disposizioni dettate dal legislatore statale.

Sulla corrispondenza tra la deliberazione con cui l'organo legittimato si determina all'impugnazione e il contenuto del ricorso, v., fra le altre, la citata sentenza n. 246/2013.

Sul consolidato orientamento in base al quale per l'individuazione dell'àmbito materiale nel quale ricade la normativa censurata occorre conferire rilievo alla ratio che ispira la disciplina, al suo contenuto precettivo e all'oggetto specifico della regolamentazione adottata, v., le citate sentenze nn. 245/2015 (punto 3.1. del Considerato in diritto), e 140/2015 (punto 6. del Considerato in diritto).

Sulla riconducibilità della disciplina del lavoro alle dipendenze delle Regioni e degli enti locali alla materia dell'ordinamento civile, di competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lett. l), Cost., v. la citata sentenza n. 150/2015.



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Puglia  23/03/2015  n. 12  art. 7  co. 5

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 2

Altri parametri e norme interposte